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EU ESG Framework, a che punto siamo

L'agenda dell'UE si sofferma su: greenwashing; investimenti sostenibili; i principali impatti negativi ("PAI") delle decisioni di investimento; rating ESG e i criteri della Tassonomia e Revisione SFDR

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di Milena Prisco*

Negli ultimi mesi, la Commissione europea e le Autorità di vigilanza europee ("ESA") hanno pubblicato una serie di comunicati stampa e relazioni che mirano a chiarire e a fornire ulteriori interpretazioni circa il Regolamento UE sulla disclosure della finanza sostenibile ("SFDR"), la tassonomia green ("Tassonomia") e con riguardo al più ampio quadro regolamentare. Questi orientamenti avranno un impatto diretto sui gestori patrimoniali dell'UE e dei Paesi terzi e sugli altri partecipanti ai mercati finanziari.

L'agenda dell'UE si sofferma su: greenwashing; investimenti sostenibili; i principali impatti negativi ("PAI") delle decisioni di investimento; rating ESG e i criteri della Tassonomia e Revisione SFDR

Greenwashing - Il 31 maggio 2023, le ESA hanno pubblicato le rispettive relazioni sui progressi compiuti in materia di greenwashing nel settore finanziario, chiarendone il significato e i rischi associati allo stesso.

Le ESA hanno definito il greenwashing come la "pratica in cui vengono rilasciate dichiarazioni fuorvianti o inaccurate in relazione al profilo di sostenibilità di un'entità o di un prodotto o servizio finanziario nelle comunicazioni ai consumatori, agli investitori o ad altri partecipanti al mercato". È fondamentale che gli asset managers presentino informazioni chiare e accurate nelle loro comunicazioni, sia nelle loro informazioni sulla sostenibilità, nella documentazione principale del fondo o nella documentazione di marketing.

Inoltre, il rapporto dell'European Securities and Markets (l'"ESMA") sottolinea come il greenwashing derivi da nomi di fondi che utilizzano termini legati all'ESG pur in assenza di investimenti sostenibili, con conseguente disinformazione degli investitori.

Sebbene questi rapporti siano utili per indicare l'orientamento delle ESA nei confronti del greenwashing, i rapporti finali sono attesi solo per il maggio 2024 e definiranno le raccomandazioni finali in relazione alle pratiche di greenwashing.

Investimenti sostenibili - Nell'aprile 2023, le ESA hanno pubblicato i chiarimenti della Commissione europea, che forniscono ulteriori indicazioni sull'interpretazione di alcuni aspetti dell'SFDR. I chiarimenti vertono su:
1.la definizione di "investimento sostenibile" e le sue implicazioni più ampie sul modo in cui devono essere interpretati i "contributi agli obiettivi ambientali e sociali"; e 
2.come deve essere intesa la considerazione dei PAI nell'ambito della disclosure.

L'articolo 2, paragrafo 17, della SFDR definisce l'"investimento sostenibile" come "un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale misurato, ad esempio, da indicatori chiave di efficienza delle risorse sull'uso dell'energia... o un investimento in un'attività economica che contribuisca a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisca ad affrontare le disuguaglianze o...".

Le ESA hanno chiesto di rispondere alla domanda se un investimento in una società partecipata che svolge, tra l'altro, un'attività economica che promuove le caratteristiche ESG possa essere considerato un "investimento sostenibile" nel suo complesso o in parte.

La Commissione ha fornito una risposta ampia, non specificando un approccio per determinare il contributo di un investimento agli obiettivi ambientali o sociali, ponendo enfasi sulla divulgazione della metodologia che i gestori di patrimoni e gli operatori del marcato finanziario utilizzano per effettuare la propria valutazione degli investimenti sostenibili.

La Commissione ha dichiarato che il riferimento alle "attività economiche" nella definizione di investimento sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 17, del regolamento SFDR sembra riguardare i casi in cui i fondi sono destinati a un progetto o a un'attività specifici o a una società impegnata in un unico tipo di attività. Tuttavia, gli operatori del mercato finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione della SFDR possono investire in strumenti finanziari che non specificano l'uso dei proventi, come il capitale generale o il debito di una società partecipata. Pertanto, la nozione di investimento sostenibile può essere misurata anche a livello di una società e non solo a livello di una specifica attività.

Inoltre, la Commissione ha fornito chiarimenti su come interpretare il "contributo a un obiettivo ambientale e/o sociale" nel contesto dell'SFDR. Le ESA hanno chiesto se l'attività economica svolta dalla società partecipata contribuisca di per sé a un obiettivo ambientale o sociale o se qualsiasi attività economica contribuisca potenzialmente a un obiettivo ambientale o sociale per il semplice fatto che la società partecipata la svolge in modo sostenibile. La Commissione ha confermato che la SFDR non stabilisce requisiti minimi che qualifichino concetti quali il contributo, l'assenza di danni significativi o la buona governance, ossia i parametri chiave di un "investimento sostenibile". Questa scelta politica conferisce agli operatori una maggiore responsabilità e implica che essi debbano esercitare cautela nel misurare i parametri chiave di un "investimento sostenibile", data la loro responsabilità di divulgare la propria metodologia.

Inoltre, gli investimenti considerati "sostenibili" ai sensi dell'articolo 2(17) della SFDR non dovrebbero danneggiare in modo significativo uno qualsiasi degli obiettivi di cui all'articolo in questione. Pertanto, il riferimento a un piano di transizione, volto a garantire che l'intero investimento non danneggi in modo significativo alcun obiettivo ambientale e sociale in futuro, probabilmente non sarà considerato sufficiente e dovranno essere forniti dettagli più specificamente orientati al modo in cui l'investimento è sostenibile.

I PAI - L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della SFDR prevede che gli operatori finanziari indichino se e, in caso affermativo, come un prodotto finanziario consideri i PAI sui fattori di sostenibilità. Le ESA hanno recentemente chiesto di chiarire se ciò significhi che un operatore è tenuto a divulgare solo il PAI rilevante dell'investimento (ad esempio il totale dei gas serra emessi) o anche le azioni intraprese per affrontare i PAI sottesi agli investimenti del prodotto. La Commissione ha confermato che gli operatori devono includere informazioni su queste procedure e le descrizioni del PAI nei loro siti web, di conseguenza, la descrizione relativa agli impatti negativi deve includere sia una descrizione degli impatti negativi sia le procedure messe in atto per mitigarli.

Questa conferma influisce chiaramente sul livello di dettaglio che ci si aspetta dagli operatori dei mercati finanziari nel fornire le loro informazioni sui PAI.

I rating ESG - Il 13 giugno 2023, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento sui rating ESG, che mira a migliorare l'integrità dei fornitori di rating ESG, introduce nuovi principi di governance e regole chiare sulla prevenzione dei conflitti di interesse. I fornitori di rating ESG dovranno disporre di solidi accordi di governance e definire chiaramente i ruoli e le responsabilità di coloro che partecipano alla fornitura del rating. Per garantire l'indipendenza delle fornitori, la proposta vieta ai fornitori di rating di svolgere, tra l'altro, servizi di consulenza, revisione contabile o investimento.

Inoltre, in base alla proposta, le entità valutate e le altre parti interessate potranno contestare i rating specifici o l'applicazione della metodologia applicata per giungere al rating. Per favorire la trasparenza, le agenzie di rating ESG dovranno divulgare pubblicamente la loro metodologia, i modelli e le ipotesi principali utilizzate per i loro rating. L'ESMA sarà anche responsabile dell'autorizzazione e della supervisione dei fornitori di rating con il potere di imporre una multa pari al 10% del fatturato netto annuale di un fornitore in caso di violazione delle regole.

La Tassonomia - La Tassonomia identifica le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale ai sei obiettivi ambientali dell'UE e funge da strumento di misurazione per monitorare il grado di sostenibilità degli investimenti. Inoltre, richiede agli operatori di rilasciare dichiarazioni su come i loro prodotti e attività finanziarie siano ad essa allineati.

Di recente la Commissione ha chiarito che gli investimenti allineati con la Tassonomia sono considerati automaticamente sostenibili ai sensi dell'SFDR, e questa conferma consentirà agli operatori di valutare più accuratamente e di divulgare successivamente le informazioni sui loro prodotti finanziari.

Il 13 giugno 2023 la Commissione europea ha approvato una nuova serie di criteri per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali (e potenzialmente sociali) non climatici, vale a dire:
uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e controllo dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'atto delegato sarà applicabile dal 1° gennaio 2024. La Commissione sta inoltre pubblicando la Eu Taxonomy User Guide, un documento di orientamento per i non esperti.

Revisione SFDR - Il 12 aprile scorso, le ESA hanno pubblicato un documento di consultazione contenente una revisione degli Standard Tecnici di Regolamentazione relativi alla SFDR, con il fine:
• di ampliare l'elenco degli indicatori sociali universali per la divulgazione dei PAI delle decisioni di investimento, come i proventi da giurisdizioni fiscali non cooperative o l'interferenza nella formazione di sindacati;
• di affinare il contenuto di altri indicatori dei PAI impatti negativi e le rispettive definizioni, metodologie applicabili, formule di calcolo;
• l'aggiunta di informazioni sui prodotti relative agli obiettivi di decarbonizzazione, compresi gli obiettivi intermedi, il livello di ambizione e le modalità di raggiungimento dell'obiettivo.

Inoltre, le Autorità propongono ulteriori revisioni tecniche al Regolamento delegato SFDR mediante: 1)il miglioramento dell'informativa su come gli investimenti sostenibili "non danneggiano significativamente" l'ambiente e la società; 2)la semplificazione dei modelli di informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari; 3)altri adeguamenti tecnici riguardanti, tra l'altro, il trattamento dei derivati, la definizione delle informazioni equivalenti e le disposizioni per i prodotti finanziari con sottostanti opzioni di investimento.
La consultazione si è chiusa lo scorso 4 luglio.

*Of Counsel Pavia e Ansaldo

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