Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Divorzio e pendenza tra le medesime parti del giudizio di separazione giudiziale
2. Pensione di vecchiaia ed assegno divorzile
3. AdS, giudizio per conto dell'amministrato e autorizzazione del GT
4. Curatore speciale del minore con poteri sostanziali
5. Inammissibilità delle domande "connesse" nel giudizio di separazione o divorzio
6. Rappresentanza processuale del minore ed autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.
7. Donazione e conflittualità delle parti
8. Successioni. Limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
9. Vincoli di destinazione per i bisogni della famiglia
10. Revocazione del vincolo di destinazione anche se a favore di un figlio disabile
1. SEPARAZIONE E DIVORZIO - Divorzio e pendenza tra le medesime parti del giudizio di separazione giudiziale (Cc articoli 161, 156 e 337 sexies; legge 898/1970, articolo 4)
Quando viene instaurato un procedimento divorzile, e pende ancora tra le medesime parti il giudizio di separazione giudiziale, l'Autorità giurisdizionale investita della causa di separazione dovrà limitare le statuizioni economiche afferenti al mantenimento del coniuge e della prole al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso di separazione e la data di deposito del ricorso di divorzio, risultando priva della potestas decidendi per il periodo temporale successivo alla proposizione della domanda divorzile, sulla quale, appunto, è tenuta a pronunciarsi in via esclusiva l'Autorità procedente.
Per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei "redditi propri" del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex articolo 156, comma 2 c.c.
• Corte d'appello Firenze, sentenza 11 ottobre 2022, n. 2240 - Pres. Monti, Cons. Rel. Loprete
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