No affido super esclusivo se non c’è prova che coincida con l’interesse preminente del minore
La decisione che praticamente esclude l’altro genitore, anche dalle scelte più fondamentali sulla vita del figlio, necessita non solo dell’esame negativo di quello escluso ma anche della dimostrazione dell’idoneità dell’altro
L’affido “super esclusivo” a uno dei genitori non può essere fondato sull’opposizione manifestata dall’altro al mantenimento dei rapporti con l’ex coniuge. Ossia per tale forma di affidamento che rispetto a quello “esclusivo”, taglia fuori da qualsiasi decisione l’altro genitore va provato un quid pluris.
Così la Cassazione civile che con la sentenza n. 32058/2025 ha parzialmente accolto il ricorso di una madre contro la decisione di affidare in via super esclusiva al padre separato/divorziato il loro figlio affetto da spettro autistico in quanto ha giudicato insufficiente la motivazione di una decisione così drastica rispetto all’esercizio della genitorialità da parte della madre.
La decisione - in effetti - come lamentato dalla ricorrente si era esplicitamente e quasi esclusivamente fondata sulla relazione dell’assistente sociale che definiva la madre oppositiva a percorsi indicati per il figlio quale la frequentazione di luoghi di cura logopedistici o il continuo contrasto tra la donna e gli insegnanti che a suo avviso rendevano inutile o dannosa la scuola per il proprio figlio. Tali rilievi non dimostrano però la nocività del comportamento della madre ossia l’assoluto contrasto con l’interesse del bambino, compreso quello di frequentare la madre con cui aveva vissuto fino alla dichiarazione di divorzio.
La sentenza ora annullata aveva di fatto compromesso fortemente la potestà genitoriale della madre fino a vanificarla ma risultava carente il ragionamento dei giudici di merito al fine di giustificare la fuoriuscita di fatto del bambino undicenne dal proprio ambiente familiare composto dalla madre e dal fratello del piccolo.
Infine, spiega la Cassazione che ove i giudici con insindacabile (ma completo) giudizio di merito decidano un affido super esclusivo - a fronte della regola dell’affido condiviso - devono spiegare non solo il vulnus recato al minore dal genitore escluso, ma devono anche in positivo argomentare il perché la scelta preferenziale dell’altro genitore a convivere ed educare il figlio sia davvero coincidente con l’interesse del minore in base anche a specifici elementi di prova a sostegno della decisione.
La Cassazione respinge invece il ricorso che lamentava il mancato ascolto del minore da parte del giudice.
Infatti, spiega la Suprema Corte come in caso di controversie in materia di separazione e divorzio ( al pari dei procedimenti sull’adottabilità) il minore vada obbligatoriamente ascoltato dal giudice se ha compiuto i 12 anni: età a cui il legislatore riconosce la sussistenza della capacità di discernimento del minore.
E non scatta quindi alcun vizio della decisione se è mancata la richiesta di ascoltare il bambino infradodicenne. Ciò che in effetti non era accaduto nella vicenda risolta.
Precisa però la Cassazione che più il bambino di cui sia stata chiesta l’audizione sia vicino all’età del discernimento più il giudice nel respingere l’istanza dovrà fornire una puntuale motivazione sul perché del rifiuto che si fonda sull’inutilità della sua audizione o sul rischio che da essa possa derivare un danno allo stesso.







