Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito del gennaio 2022 in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Successione – Mediazione obbligatoria, azione di riduzione e collazione
2.Assegno di separazione e divorzio – Prescrizione della corresponsione dell'assegno di mantenimento
3.Casa coniugale - Azione personale di rilascio del bene nei confronti dell'ex moglie, per illegittima detenzione
4.Filiazione - Accertamento giudiziale di paternità post mortem e azione di risarcimento nei confronti dell'erede del padre naturale
5.Mantenimento dei figli -- Natura alimentare ed indisponibile dei crediti per il mantenimento dei figli minorenni
6.Affidamento dei figli minori - Affidamento al servizio sociale dei minori a tempo indeterminato
7.Contratto atipico di mantenimento - Validità e aleatorietà del contratto atipico di mantenimento
1. SUCCESSIONE – Mediazione obbligatoria, azione di riduzione e collazione (C.c. articoli t. 564, 737, 747, 750, 751, 2702 e 2703; Dlgs 28/2010, articolo 11, comma 3)
La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale.
L'istituto della collazione, applicabile a ciascun figlio nei rapporti con i coeredi, ex articolo 737 cod. civ., presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse si è esaurito, come avvenuto nel caso in esame, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, restando proponibile l'azione di riduzione, diretta alla sola reintegra della quota di riserva e ben diversa da quella di divisione.
L'azione di accettazione con beneficio di inventario ex articolo 564 cod. civ., è richiesta nel solo caso in cui l'azione di riduzione sia intentata verso terzi, e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi.
Per accertare la lesione della quota di riserva, bisogna procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, quanto ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (articoli 747 e 750 cod. civ.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (articolo 751 cod civ.). Di seguito, devono calcolarsi la quota disponibile e la quota indisponibile, sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum, nonché imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con la conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
• Tribunale di Benevento, sentenza 2 febbraio 2022 – Giud. Cusani