Favoreggiamento reale, escluse sospensione del processo e messa alla prova
La Consulta, sentenza numero 157, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all’articolo 168-bis, co. 1, del Codice penale
L’esclusione del delitto di favoreggiamento reale dai reati per i quali è consentita la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato non determina, rispetto ai reati posti in comparazione, la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. Lo ha stabilito la sentenza numero 157, depositata oggi, che ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, in riferimento all’articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale.
Il giudice rimettente ha ritenuto che l’articolo 168-bis, primo comma, del Codice penale, violi gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non consente all’imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova, in relazione al delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.). Violerebbe, in particolare, l’articolo 3 della Costituzione perché tale esclusione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai diversi delitti di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), per i quali è invece consentito l’accesso alla messa alla prova. Violerebbe altresì l’articolo 3 anche per disparità di trattamento anche rispetto al reato di favoreggiamento personale. Infine, violerebbe l’articolo 27 della Costituzione perché l’impossibilità di addivenire alla messa alla prova non sarebbe razionalmente spiegabile e comporterebbe l’irrogazione di pene percepite come ingiuste.
La sentenza, quanto al primo profilo denunciato (violazione dell’art. 3 Cost.), dichiara la non fondatezza delle questioni sollevate poiché i delitti in comparazione non sono equiparabili né per quanto attiene alla loro struttura, né per quanto attiene ai beni giuridici tutelati. Ciò non permette di prenderli in esame come termine di riferimento per verificare la pretesa lesione del principio di eguaglianza.
Inammissibile è invece la questione relativa alla comparazione con il reato di favoreggiamento personale per insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione.
Infondata è, infine, la questione relativa alla violazione dell’articolo 27 della Costituzione: l’esclusione del delitto di favoreggiamento reale dall’ambito di applicazione della messa alla prova non frustra le finalità special-preventive di tale istituto: il reato in esame non può infatti considerarsi di limitata offensività, né indice di una ridotta pericolosità. Per questo delitto l’obiettivo della risocializzazione del soggetto può essere raggiunto mediante altri istituti alternativi alla messa alla prova – quali le misure alternative alla detenzione, nonché la sospensione condizionale della pena – parimente volti a evitare una condanna percepita come non proporzionale.







