Penale

Riforma Nordio, la parte civile può ancora appellare il proscioglimento

Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 35419 depositata oggi, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

Anche dopo la cd. riforma Nordio che ha sbarrato la strada all’appello del Pm contro le pronunce di proscioglimento, la parte civile rimane legittimata a impugnare con riguardo ovviamente ai soli capi concernenti la responsabilità civile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 35419 depositata oggi, affermando un principio di diritto.

Il GUP di Catanzaro aveva assolto l’imputato dall’accusa di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ritenendo che l’ufficio del sindaco non costituisse privata dimora e che gli accessi fossero avvenuti nell’esercizio delle sue funzioni di dirigente. Contro questa decisione, l’ex sindaco, costituitosi parte civile ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’erronea applicazione della legge penale (articolo 614 Cp), e travisamento della prova. Secondo il ricorrente, infatti, all’epoca l’imputato non era più dirigente, l’ufficio non era aperto al pubblico, né “a tutti i dipendenti comunali”, ed egli aveva comunque la consuetudine di chiuderlo a chiave.

La V Sezione penale rileva, per prima cosa, che la parte civile ha proposto ricorso immediato per cassazione contro una decisione di primo grado del marzo 2025, successiva dunque all’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114. Come è noto, prosegue, la norma è tra l’altro intervenuta, mediante l’art. 1, co. 1, lett. p), sul primo periodo dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che ora stabilisce che: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2». E allora, argomenta la Corte, la scelta processuale del ricorso immediato per cassazione ha come presupposto “la ritenuta operatività della predetta previsione normativa non solo nei confronti del pubblico ministero ma anche della parte civile”.

Il potere impugnatorio della parte civile, prosegue la decisione, si radica nell’art. 576 cod. proc. pen. che nel primo periodo del primo comma stabilisce che questa «può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio». Senza dunque porre limiti all’impugnazione se non con “riguardo ai capi risarcitori e condannatori che la riguardano direttamente, ai soli effetti della responsabilità civile”.

Su questa linea si sono espresse le S.U. nella sentenza “Lista”, (27614/2007), secondo cui la locuzione “la parte civile può proporre impugnazione...”, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dell’appello. E le S.U. sentenza “Cecchini” (n. 23406/2025) la quale ha precisato che le limitazioni all’impugnazione dell’art. 593, co. 3, cod. proc. pen. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore all’intervento, operato anche su detto comma, dalla legge n. 114 del 2024), non si applica all’impugnazione della parte civile.

Per i giudici simili ragionamenti operano “a maggior ragione nella fattispecie in esame nella quale, invero, la disposizione espressa dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellata dalla legge n. 114 del 2024, a differenza di quanto avviene ancora all’attualità per il comma 3 della stessa disposizione, non contempla un’inappellabilità ‘in ogni caso’, bensì limitata sul piano soggettivo al Pubblico Ministero”.

La V Sezione ha così affermato il seguente principio di diritto: «L’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione novellata dall’art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2 del medesimo codice, non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perché il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell’azione civile nel processo penale rispetto all’azione penale del Pubblico Ministero, dall’art. 576 cod. proc. pen. ».

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