Civile

Fideiussioni omnibus nulle in parte: saltano le clausole anticoncorrenziali

Sentenza delle Sezioni unite sullo schema Abi bocciato da Bankitalia e Antitrust. Salva la parte di contratto non investita dai punti illegittimi

di Francesco Gianfelici

Sono invalide solo in parte le fideiussioni omnibus poste a garanzia di operazioni bancarie e assicurative che hanno utilizzato lo schema predisposto dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel 2003 contenente alcune clausole che sono state dichiarate contrarie al diritto della concorrenza inizialmente dalla Banca d’Italia e successivamente anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza 41994 del 30 dicembre 2021, ha superato il contrasto tra i diversi orientamenti, salvando la parte di contratto non investita dalle clausole dichiarate illegittime.

Le clausole illecite

Le clausole dello schema predisposto dall’Abi che sono state considerate in contrasto con il divieto di accordi anticoncorrenziali sono quelle contenute negli articoli 2, 6 e 8.

Nel dettaglio si tratta della “clausola di reviviscenza”, contenuta nell’articolo 2, che prevede la permanenza dell’obbligazione fideiussoria con l’obbligo di rimborsare alla banca le somme già incassate in pagamento delle obbligazioni garantite ma poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo.

Poi, l’articolo 6 dello schema contiene la clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del Codice Civile. La conseguenza di questa clausola è che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 del Codice civile, che si intende derogato.

Infine, l’articolo 8 contiene la clausola di sopravvivenza, che prevede che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme a lui erogate.

Gli effetti

A fronte della declaratoria che queste clausole - se applicate in maniera uniforme - contrastano con la disposizione contenuta nella legge 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e in particolare all’articolo 2, comma 2, dove è previsto che sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, si è posto il problema - sia in dottrina che in giurisprudenza - su quali siano gli effetti prodotti sulle fideiussioni in corso.

Le soluzioni proposte non sono state univoche.

Alcuni hanno sostenuto che il contratto “a monte”, cioè quello garantito, e quello “a valle”, la fideiussione, rimanessero autonomi e distinti, con la conseguenza che la tutela accordata a chi fosse stato leso dalla condotta anticoncorrenziale potesse essere solo quella risarcitoria e non già reale.

Altri hanno sostenuto che le clausole in oggetto determinassero la nullità dell’intero contratto fideiussorio.

Ancora, si è affermato che le clausole dovessero essere inquadrate nella categoria delle nullità per illiceità dell’oggetto, con la conseguenza della nullità di queste sole e con la salvezza del contratto fideiussorio.

La decisione delle Sezioni Unite

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite la scelta più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è quella che ravvisa una ipotesi di nullità parziale. È infatti la forma di tutela più adeguata allo scopo, che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti, come quello delle banche a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, escluse - ovviamente - le clausole contrattuali illecite.

La Corte ha chiarito pertanto che la nullità della intesa “a monte” determina la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema Abi dichiarate nulle con provvedimento della Banca d’Italia che ha espressamente fatte salve le altre clausole.

La Corte ha pertanto affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della la legge 287 del 1980 e con l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono parzialmente nulli, in base all’articolo 2, comma 3, della stessa legge 287/1980 e dell’articolo 1419 del Codice civile, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

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