Civile

Fondi attigui: si può sconfinare nel terreno del vicino in caso di lavori di ripristino "non istantanei"

In materia ci sono due orientamenti e il più recente consente al proprietario di effettuare sull'altro terreno opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna

di Giampaolo Piagnerelli

Tra due fondi attigui devono essere consentiti tutti gli "sconfinamenti" indispensabili alla costruzione o riparazione dalle fondamenta e comunque per il tempo necessario per effettuare i lavori di ripristino. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 33228/22.

La vicenda. All'esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito per individuare le cause di infiltrazioni d'acqua riscontrate sulla parete perimetrale di un fabbricato di sua proprietà, il soggetto in possesso del bene ha proposto ricorso ex articolo 702-bis del codice di procedura civile nei confronti di due soggetti, proprietari di due distinti immobili confinanti, chiedendone la condanna a consentire l'accesso ai loro fondi, ai sensi dell'articolo 843 del codice civile (Accesso al fondo), onde eseguire lavori di riparazione del muro, nonché al risarcimento dei danni cagionati. La Cassazione ha chiarito che in materia sussistono due orientamenti contrapposti e che al caso in questione debba essere applicato il principio più recente. E allora secondo una prima tesi l'articolo 843 del codice civile, in quanto norma di stretta interpretazione, fa obbligo al proprietario soltanto di consentire l'accesso e il passaggio nel suo fondo, ma non comprende la possibilità di effettuare scavi nel terreno stesso nonché opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna (in questo senso si veda anche la sentenza della Cassazione 27 febbraio 1995 n. 2274). Come detto la vicenda in questione va risolta secondo altro indirizzo ermeneutico, più recentemente sviluppato, a mente del quale in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'articolo 843 del codice civile, le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire tutti gli "sconfinamenti" indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei.

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