Il Consiglio di Stato sentenza 1699/2025 ha accolto il ricorso in appello e ha riformato la sentenza di primo grado riconoscendo l'illegittimità del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva sanzionato la Banca per clausole vessatorie

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 20-26 febbraio 2025 n. 1699 - Presidente Montedoro; Relatore Ponte; Barclays Bank Plc contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri

LA MASSIMA

Contratto - Mutui fondiari - Clausole vessatorie - Obblighi di chiarezza e comprensibilità - Potere sanzionatorio Agcm - Interpretazione orientata - Indicizzazioni.

Il carattere vessatorio di una clausola, rilevabile ex articolo 37-bis del Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, manca quando a venire in rilievo è la contestazione in merito al carattere non chiaro e comprensibile delle clausole di cui all'articolo 35 del Codice del Consumo. Infatti, salvo ricorrano i presupposti dell'articolo 34, comma 2, del medesimo Codice del consumo, a mente del quale «La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile», per la violazione dell'articolo 35 del Codice del Consumo è previsto un rimedio immediato e specifico consistente nell'interpretazione orientata nei termini più favorevoli al consumatore. Con particolare riguardo ai contratti di mutuo fondiario indicizzati al franco svizzero (CHF) con tasso LIBOR a sei mesi, non viola gli obblighi di chiarezza la clausola che introduce un simile meccanismo di indicizzazione che, seppur complesso, va esaminato tenendo in considerazione le fasi di formazione della volontà contrattuale e il comportamento professionale che ha condotto alla più chiara rappresentazione delle condizioni contrattuali particolarmente rischiose. L'aumento del rischio, concordato, non è di per sé idoneo a configurare una violazione degli obblighi di chiarezza se l'illustrazione dei meccanismi è stata resa nota al contraente. Occorre dunque porre su un piano autonomo dagli obblighi di chiarezza gli effetti dell'aleatorietà laddove, mediante la pattuizione che segue un simile schema di indicizzazione, le parti si espongono a un'alea bilaterale, posta a carico di entrambe, non risultando possibile prevedere ex ante gli addebiti o gli accrediti che seguono le oscillazioni del tasso di interesse e del tasso di cambio.

Il potere amministrativo di dichiarare la vessatorietà di una clausola è esercitato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 37 bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il c.d. Codice del consumo e che individua la stessa quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali...

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