La questione relativa alla pensione anticipata con il sistema denominato "Quota 100"e il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio è stata esaminata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 1° settembre 2025 n. 24289
LE MASSIME
Separazione e divorzio - Lavoro e previdenza - Pensione anticipata con la "Quota 100" - Rapporto di lavoro - Cessazione - Diritto alla quota dell'indennità di fine servizio - Eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze - Articolo 12-bis della legge n. 898/1970 - Sussiste. (Legge 898/1970, articolo 12-bis; Cc, articoli 2120 e 2122)
In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cosiddetta "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota detta indennità, ai sensi dell'articolo 12 bis legge n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità.
Separazione e divorzio - Lavoro e previdenza - Pensione anticipata con la "Quota 100" - Rapporto di lavoro - Cessazione - Diritto alla quota dell'indennità di fine servizio - Eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze - Articolo 12-bis della legge n. 898/1970 - Condizioni. (Legge 898/1970, articolo 12-bis; Cc, articoli 2120 e 2122)
In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'articolo 12-bis legge n. 898 del 1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.
In materia di pensione anticipata con il sistema denominato "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio si configura, come regola generale, con la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, il pagamento di tale indennità viene differito per legge fino al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la disciplina ordinaria. La questione è stata esaminata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 1° settembre...


