La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-469/24 (Tuleka), ha ampliato la tutela dei turisti, contraenti deboli di un contratto, stabilendo la responsabilità del fornitore di servizi turistici che non adempie a quanto stabilito nel pacchetto turistico e limitando la portata della nozione di circostanze imprevedibili che permettono di sottrarsi alla responsabilità.
LA MASSIMA
Turismo - Pacchetti turistici - Disservizi - Difetto di conformità - Diritto alla riduzione del prezzo - Diritto al risarcimento adeguato - Rimborso integrale - Esclusione di finalità punitive - Riequilibrio contrattuale - Circostanze inevitabili e straordinarie - Intervento dell'autorità pubblica - Esclusione del carattere di imprevedibilità. (Direttiva 2015/2302, articolo 14)
L'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione del diritto nazionale che prevede che, qualora il difetto di conformità dei servizi di un pacchetto turistico sia imputabile a un terzo estraneo alla fornitura di tali servizi e sia imprevedibile o inevitabile, l'organizzatore di viaggi deve dimostrare che il difetto di conformità è dovuto a colpa del terzo al fine di potersi esimere dalla sua responsabilità nei confronti del viaggiatore. Anche se un viaggiatore ha usufruito di una parte dei servizi forniti da un organizzatore di viaggi, l'adeguata riduzione di prezzo alla quale tale viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità di tali servizi può corrispondere a un rimborso integrale del prezzo del pacchetto turistico di cui trattasi qualora tale difetto di conformità sia di gravità tale, tenuto conto del suo oggetto, da rendere il pacchetto turistico oggettivamente privo di interesse per detto viaggiatore. Il diritto a un'adeguata riduzione di prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato il difetto di conformità e il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità hanno lo scopo di ristabilire l'equilibrio contrattuale tra gli organizzatori di viaggi e i viaggiatori e non di sanzionare tali organizzatori. L'articolo 3, punto 12, della direttiva deve essere interpretato nel senso che le situazioni risultanti dall'adozione di atti di esercizio del potere pubblico, quali la demolizione di un'infrastruttura turistica in esecuzione di una decisione di un'autorità pubblica, non rientrano nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie", ai sensi di tale disposizione, qualora tali atti siano stati adottati a seguito di un procedimento che ha consentito agli interessati, quali l'organizzatore di viaggi di cui trattasi o i suoi eventuali fornitori di servizi turistici, di averne conoscenza in tempo utile prima della loro esecuzione.
Sì al rimborso del prezzo integrale versato per un pacchetto turistico se eseguito in modo scorretto e questo anche quando alcuni servizi sono stati forniti ai viaggiatori. Nei casi in cui i disservizi siano così gravi da compromettere l'intera vacanza, il fornitore di servizi deve corrispondere integralmente l'indennizzo. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-469/24 (Tuleka), con la quale gli eurogiudici hanno ampliato la ...


