Il danno non patrimoniale a causa del mancato riconoscimento paterno è insito
Si tratta della violazione del diritto fondamentale alla bigenitorialità che sussiste per ogni figlio e non necessita dell’adempimento di uno specifico onere probatorio per la legittima domanda di risarcimento
Il successivo riconoscimento del figlio naturale rende dovuti i contributi per il mantenimento a partire dalla nascita e se la sottrazione al proprio ruolo di padre è avvenuta volontariamente il danno non patrimoniale è provato in modo insito dal mero fatto che sussista l’illecito endofamiliare costituito dall’assenza del padre che è violazione risarcibile dal diritto fondamentale di ogni individuo alla bigenitorialità.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 24719/2025 ha perciò accolto il ricorso di una madre e di suo figlio per la quantificazione del danno che erroneamente era stato escluso per assenza di prova. Prova che come detto è in re ipsa dimostrata dall’assenza della figura paterna patita dal ricorrente dalla nascita fino al momento del riconoscimento intervenuto quando aveva ormai venti anni.
La Corte sul punto ha fornito anche attraverso l’esplicita dettatura di uno specifico principio di diritto una precisa interpretazione sul riconoscimento del danno non patrimoniale affermandone la sussistenza ogni volta che sia accertata la violazione di diritti fondamentali come quello del figlio privato della figura del padre.
La vicenda deriva dall’accoglimento del ricorso contro la decisione di appello sia sul suddetto mancato riconoscimento del danno non patrimoniale sia sulla quantificazione del mancato sostegno economico pregresso che veniva parametrato per quanto atteneva al passato a una cifra inferiore di quella affermata dagli stessi giudici per il mantenimento attuale e futuro. Su tale ultimo punto la Corte di cassazione ha rinviato a nuovo giudizio l’esatta quantificazione senza che sia posto più in discussione l’an del diritto di regresso della madre.
Invece, per quanto attiene al tema centrale della sentenza che è quello della lesione del diritto alla bigenitorialità e al suo risarcimento la Cassazione precisa che non vi è necessità di adempiere da parte del figlio a un preciso onere probatorio in quanto l’assenza del padre costituisce in sè la prova dell’avvenuta lesione del suo diritto fondamentale alla bigenitorialità.
E sul punto i giudici di legittimità hanno dettato la regola giuridica che interpreta la norma del diritto civile e che sarà da applicare da parte del giudice del rinvio: “Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisca di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.”