Lavoro

Il furto di uno snack non vale il licenziamento del dipendente

Si tratta di un comportamento non particolarmente grave che rende illegittima l'irrogazione della misura espulsiva

di Giampaolo Piagnerelli

Illegittimo il licenziamento del dipendente che si appropri di uno snack sul posto di lavoro senza pagarne il prezzo. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 17288/22. Venendo alla vicenda un lavoratore aveva prelevato una merendina dall'apposito dispenser senza pagare il corrispettivo di 0,70 euro. Nel merito il giudice di appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento per la particolare esiguità del danno arrecato. In particolare quanto alla "dinamica frodatoria" da parte del lavoratore non è stato evidenziato nulla di particolare in quanto in modo visibile e senza allontanarsi dalla sua scrivania il dipendente non aveva posto in essere alcun particolare accorgimento atto a occultare il suo gesto tanto che era stato ripreso dal responsabile. La sentenza di seconde cure era appellata dal datore che sanzionava l'appropriazione indebita di beni aziendali sul luogo di lavoro, ritenendo pertanto appropriata la sanzione espulsiva. I giudici della Cassazione hanno chiarito che è necessario valutare il licenziamento, in funzione del comportamento tenuto che per la sua gravità possa essere in grado di sancire la rottura irrimediabile del rapporto di fiducia tra datore e prestatore. Non solo. Per irrogare la sanzione espulsiva deve essere necessario che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scasa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 13411/20). I Supremi giudici quindi, in sintonia con la Corte d'appello, hanno concluso per un complessivo "ridimensionamento" dell'episodio e in particolare si sono pronunciati per un futuro corretto adempimento da parte del dipendente degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro

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