Il giudice non può modulare la decurtazione degli onorari dei Ctu
La decurtazione degli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi e indebite dilatazioni dei tempi. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo. Lo ha precisato la seconda sezione civle della Cassazione con l'ordinanza 10 settembre 2019 n. 22621.
Nel caso esaminato dai magistrati di legittimità il consulente aveva ritardato di un giorno la consegna della relazione. E alla luce del ritardo minimo il tribunale di Vallo della Lucania aveva escluso l'applicazione della riduzione di un terzo del compenso prevista dall'articolo 52 del Dpr 115/2002. Una scelta bocciata dalla Cassazione perché anche se il ritardo è minimo la «decurtazione deve essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione dell'entità della sanzione di cui all'art.52 del DPR n, 115/2001». Secondo i magistrati della Cassazione la previsione normativa non è irragionevole anche perché se il Ctu si rende conto di non riuscire a rispettare la scadenza originariamente stabilita può chiedere una proroga.
E i giudici della Suprema corte colgono l'occasione per pronunciare il seguente principio di diritto: «la decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art. 52 del DPR n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo della riduzione fissa di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione».
Corte di Cassazione - Sezione II -Ordinanza 10 settembre 2019 n. 22621