Penale

Il mancato invio al difensore dell'avviso di udienza di riesame comporta la nullità del processo ma non intacca la misura cautelare

La misura carceraria era stata disposta in quanto il reo era stato arrestato in flagranza con circa mezzo chilo di cocaina

di Giampaolo Piagnerelli

L'omesso avviso al difensore dell'udienza di riesame comporta la nullità assoluta del procedimento, ma la misura cautelare irrogata resta comunque valida. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 1585/2022. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un cittadino straniero per il reato di cui all'articolo 73 del Dpr 309/1990 per il quale si era proceduto ad arresto in flagranza il 18 agosto 2021, per la detenzione di 525 grammi di cocaina, custoditi in ovuli appositamente ingeriti per il trasporto a bordo di un aereo. Sotto il profilo strettamente procedurale nella vicenda va sottolineato l'omesso avviso al difensore dell'udienza del riesame. Ciò – precisano i Supremi giudici – configura una nullità assoluta e insanabile. Sul punto si segnala l'intervento delle Sezioni unite (sentenza n. 7697/2016) con il quale è stato precisato che deve esserci uguale trattamento tra avviso di fissazione dell'udienza preliminare e avviso di fissazione dell'udienza del riesame: il tutto per spiegare che in entrambi i casi va decretata la nullità procedurale. La Cassazione ribadisce, inoltre, che costituisce principio piuttosto consolidato quello secondo cui l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra una nullità particolare ossia di ordine generale. A ciò però non segue la perdita di efficacia della misura cautelare (poiché tale effetto "si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito").

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