Penale

Non è illegittimo il no a ottenere i files di log delle intercettazioni se il motivo è generico

Non risulta violato il diritto di difesa per la mancata consegna delle procedure di logging richiesta solo per verificare i server coinvolti nella captazione senza motivare specificatamente il vulnus dell’operazione

di Paola Rossi

Non è da considerarsi rilevante in sé ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa la conoscenza puntuale di tutte le procedure di logging.

Per tale ragione la Cassazione penale - con la sentenza n. 33551/2025 - ha respinto il ricorso dell’’indagato che si era visto applicare una misura cautelare personale sulla base del quadro indiziario emerso attraverso l’uso del mezzo delle intercettazioni.

La Suprema corte aderisce al rigetto dell’eccezione difensiva di incompletezza del materiale probatorio acquisito per non essere stati messi a disposizione della difesa i files di log delle captazioni incriminanti. Ritiene che una simile richiesta senza specifica indicazione del fatto o dell’elemento da verificare non è accoglibile in quanto generica e priva dell’interesse specifico che la sostiene.

Le procedure cosiddette di logging sono utili al fine di comprendere quelle attività attraverso cui un sistema operativo o un’applicazione registrano gli eventi e li memorizzano. O come indica la giurisprudenza a stabilire quanti e quali server siano coinvolti nell’intercettazione in atto e se si concludano sul server “distrettuale”. Ma non si tratta di dati che la Cassazione ritiene essenziali in sé a validare o meno le risultanze cioè i contenuti captati posti alla base della prova a carico.

Nel ricorso veniva sollecitata l’applicazione di un precedente delle sezioni Unite civili che affermavano come i files di log fossero utili a raccogliere fondamentali informazioni sulla concretizzazione della prova al pari dei supporti informatici delle intercettazioni in caso di quelle telematiche cosiddette attive.

Ma a fronte di una procedura di captazione che non mostra vizi non può sostenersi la richiesta dell’intera procedura di log al fine di verificare la correttezza dell’iter. Ossia non è sufficiente una generica richiesta affinché il suo rigetto possa essere considerato posto in violazione del fondamentale esercizio difensivo.

 

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