Il padre assente risarcisce il danno per la perdita della bigenitorialità
Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 24719/2025, aggiungendo che i parametri per la “perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica”
La consapevole sottrazione del genitore ai propri doveri di assistenza integra un danno non patrimoniale nei confronti del figlio che può essere liquidato prendendo come riferimento di partenza, fatte salve le opportune correzioni, i parametri per la perdita parentale. La Prima sezione civile, ordinanza n. 24719/2025, ha così accolto, con rinvio, il ricorso di una mamma e del figlio nei confronti del padre che aveva riconosciuto tardivamente, ed a seguito di una azione giudiziaria, il rapporto di filiazione.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello, invece, pur avendo condannato il papà a pagare oltre 70mila euro a titolo di concorso per il mantenimento del figlio, ormai ventenne, ed aver posto a carico del padre un assegno mensile ed il 60% delle spese straordinarie, avevano rigettato la domanda risarcitoria da illecito endofamiliare “riconoscendo sul punto i fatti costitutivi della domanda, ma non la prova del danno”.
Nel ricorso in Cassazione, mamma e figlio hanno stigmatizzato la decisione, sostenendo la violazione di una serie di norme costituzionali e del codice civile per avere la Corte d’appello, per un verso, accertato la sussistenza dell’illecito endofamiliare; per l’altro, respinto la domanda di condanna al correlato danno per mancanza di prova, invece da ritenersi presunta e tabellarmente quantificata.
La Corte ricorda che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile, quando causi la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E fra questi, prosegue, “indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità”, diritto di costituzionale, rafforzato dall’art. 24 della Cedu e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89.
Se è vero, dunque, continua l’ordinanza, che per il danno non patrimoniale vi è la “necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ.”, tale principio va bilanciato “con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute”.
E allora, tornando al caso specifico, il consapevole disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti del figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, “determina notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme … un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
Inoltre, prosegue la decisione, ai fini della liquidazione del danno da illecito endofamiliare, la giurisprudenza di legittimità, ha già spiegato che i “parametri adottati nel distretto per la perdita parentale costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l’applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa”. Pertanto, il criterio tabellare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (Cass 34982/2022).
Per la Suprema corte, dunque, si deve affermare che: “Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.”