Sebbene di non fondatezza delle tre questioni di legittimità costituzionali sollevate, la pronuncia si impone all'attenzione sia dello studioso sia dell'operatore pratico del processo
LE MASSIME
Procedimento civile - Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ulteriori difese dell'attore rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto - Da depositarsi almeno 20 giorni prima della data dell'udienza - Termine minimo a difesa di 10 giorni - Questione di legittimità costituzionale - Lamentata eccessiva brevità del termine - Non fondatezza - Possibilità per l'attore di prevedere la reazione del convenuto - Applicabilità delle decadenze ai soli diritti disponibili - Possibile applicazione della rimessione in termini. (Costituzione, articolo 24; cpc, articoli 36, 153, 473-bis.17, 473-bis.49)
Non è fondata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 473-bis.17, comma 2, del Cpc, nella parte in cui concede all'attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: seppur breve, questo non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, non rendendo impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa, atteso che: 1) l'attore è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda, posto che le difese del convenuto devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e, nel contesto del rito speciale in materia di persone, minori e famiglie, sono per legge limitate alla tipologia di rapporti cui esso si applica (non potendosi ritenere inaspettata a fronte della domanda di separazione personale dei coniugi quella riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto); 2) le decadenze «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili», potendo le parti «sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori»; 3) ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale della remissione in termini.
Procedimento civile - Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ulteriori difese dell'attore rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto - Da depositarsi almeno 20 giorni prima della data dell'udienza - Termine minimo a difesa di 10 giorni - Termine minimo a difesa del convenuto di 30 giorni - Questione di legittimità costituzionale - Lamentata violazione del principio della parità delle armi - Non fondatezza - Diversità delle posizioni di attore e convenuto - Possibilità per l'attore di prevedere la reazione del convenuto a fronte dell'impossibilità per il convenuto di prevedere l'iniziativa dell'attore. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 473-bis.14, 473-bis.17)
Non è fondata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 473-bis.17, comma 2, del Cpc, nella parte in cui concede ad attore e convenuto per replicare alle eccezioni e alle eventuali domande riconvenzionali della rispettiva controparte i termini minimi di 10 e 30 giorni: le due posizioni processuali sono significativamente diverse, poiché mentre il convenuto è tendenzialmente còlto di sorpresa dall'iniziativa di chi introduce il giudizio, l'attore gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi.
Procedimento civile - Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ulteriori difese dell'attore rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto - Da depositarsi almeno 20 giorni prima della data dell'udienza - Termine minimo a difesa di 10 giorni - Questione di legittimità costituzionale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a riti ordinario, semplificato e del lavoro - Non fondatezza - Eterogeneità dei riti posti a confronto. (Costituzione, articolo 3; Cpc, articoli 171-ter, 281-decies, 418, 473-bis.17)
Non è fondata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 473-bis.17, comma 2, del Cpc, nella parte in cui - diversamente da quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro - concede all'attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali il termine minimo di 10 giorni: i presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis: l'accostamento al processo ordinario di cognizione è privo di giustificazione; parimenti debole è il confronto con il rito semplificato di cognizione, posto che le ragioni della trattazione concentrata si rinvengono nella semplicità delle questioni e nella conseguente sommarietà dell'istruzione e che il rito è applicabile a qualsivoglia controversia civile rendendo maggiormente imprevedibili le possibili difese del convenuto; strutturato in modo del tutto differente è il rito del lavoro.
Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha superato il primo vaglio di costituzionalità. Con l'esauriente sentenza in commento, infatti, il giudice delle leggi ha escluso che il termine concesso all'attore per difendersi dalle eventuali iniziative del convenuto sia troppo breve.
Sebbene di non fondatezza delle tre questioni di legittimità costituzionali sollevate, la pronuncia si impone all'attenzione sia dello studioso sia dell'operatore...


