Il rifiuto del conducente di sottoporsi a esami antidroga è reato se vi è ragionevole sospetto
Le rilevazioni degli agenti di sintomi che inducono a ritenere che la persona si sia posta alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope fa scattare la rilevanza penale del diniego di esami di laboratorio
La Cassazione penale - con la sentenza n. 32157/2025 - ha respinto il ricorso dell’imputato condannato per il reato previsto dall’articolo 187, comma 8, del Dlgs 285/19 che sanziona chi si ponga alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope. Il conducente dell’auto condannato aveva rifiutato gli esami tesi ad accertare l’assunzione di droga e col ricorso riteneva non integrato il reato dal suo mero rifiuto. Ma al contrario i giudici avevano ritenuto ragionevolmente fondato il dubbio degli agenti di polizia in quanto avevano rilevato elementi predicativi di uno stato alterato dall’uso di droga.
Ad avviso dei giudici di legittimità la sentenza impugnata aveva dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare evidenziando come l’istruttoria svolta nel primo grado di giudizio avesse accertato che il ricorrente al momento del controllo di polizia presentava sintomi tali da far sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti (arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione e occhi lucidi), cioè segni che inducevano il sospetto di una possibile previa assunzione di stupefacenti: sospetto che legittima l’invito dato al conducente di sottoporsi all’accertamento sanitario mediante il prelievo di liquidi biologici necessari presso una struttura accreditata.
I precedenti di legittimità
Per la Cassazione quindi i giudici di merito avevano fatto corretta applicazione degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità dove avevano affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 187 del Codice della strada è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.
Nel concludere la Cassazione conferma l’adeguamento della sentenza impugnata ad alcuni dei propri precedenti dove si era affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e la polizia esponga gli elementi del fondato sospetto da giustificare come obbligo l’adempimento dell’ordine dato al conducente di sottoporsi ad analisi di laboratorio.