Penale

Il rifiuto del conducente di sottoporsi a esami antidroga è reato se vi è ragionevole sospetto

Le rilevazioni degli agenti di sintomi che inducono a ritenere che la persona si sia posta alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope fa scattare la rilevanza penale del diniego di esami di laboratorio

di Paola Rossi

La Cassazione penale - con la sentenza n. 32157/2025 - ha respinto il ricorso dell’imputato condannato per il reato previsto dall’articolo 187, comma 8, del Dlgs 285/19 che sanziona chi si ponga alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope. Il conducente dell’auto condannato aveva rifiutato gli esami tesi ad accertare l’assunzione di droga e col ricorso riteneva non integrato il reato dal suo mero rifiuto. Ma al contrario i giudici avevano ritenuto ragionevolmente fondato il dubbio degli agenti...