Il rifiuto del conducente di sottoporsi a esami antidroga è reato se vi è ragionevole sospetto
Le rilevazioni degli agenti di sintomi che inducono a ritenere che la persona si sia posta alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope fa scattare la rilevanza penale del diniego di esami di laboratorio
La Cassazione penale - con la sentenza n. 32157/2025 - ha respinto il ricorso dell’imputato condannato per il reato previsto dall’articolo 187, comma 8, del Dlgs 285/19 che sanziona chi si ponga alla guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope. Il conducente dell’auto condannato aveva rifiutato gli esami tesi ad accertare l’assunzione di droga e col ricorso riteneva non integrato il reato dal suo mero rifiuto. Ma al contrario i giudici avevano ritenuto ragionevolmente fondato il dubbio degli agenti...





