Il semplice possesso dell’assegno non ha un significato univoco per la legittimazione
Il semplice possesso dell’assegno non è di per sè sufficiente a garantire il rapporto giuridico che sta alla base. L’assegno, infatti, potrebbe essere giunto nelle mani del giratario in modo abusivo.
La promessa di pagamento
Secondo il Tribunale di Marsala (sentenza 29 settembre 2025, n. 493) l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante e immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, comportando, secondo la disciplina...