In vigore la legge sull’AI: ecco le prime regole, gli impatti sulle professioni legali e le sfide per la Giustizia
La norma coinvolge direttamente il mondo delle professioni legali, con alcune previsioni di legge che spostano il focus generale dalla disciplina verso l’uso diretto e concreto
Con il 10 Ottobre scorso l’Intelligenza Artificiale in Italia, lasciandosi alle spalle una fase di incertezza normativa, ha cambiato passo e si è avviata verso una nuova fase. La legge n.132 del 23 settembre 2025 è infatti entrata in vigore e disciplinerà l’uso di questa tecnologia nei settori demandati dalla norma comunitaria all’autonomia normativa degli Stati Membri, attuando contemporaneamente gli obblighi previsti dal Regolamento europeo stesso. Si è trattato della prima proposta legislativa in Europa, tesa a adottare le disposizioni della nuova normazione comunitaria, facendo del nostro paese un vero e proprio antesignano nella regolamentazione delle nuove tecnologie IA. Va precisato che il cambiamento sarà graduale e le vere trasformazioni dipenderanno dai decreti legislativi che il Governo è chiamato a adottare nei prossimi mesi.
La legge introduce criteri regolatori, norme di principio e di settore, tutti in ambiti rilevanti per la strategia nazionale sulla IA. Qui ricordiamo per brevità la designazione delle autorità nazionali all’art.20, le azioni di promozione per il rapido sviluppo definite dall’art.5, la tutela del diritto di autore di cui all’art. 25; l’introduzione delle prime sanzioni penali nell’ art. 26 e la delega conferita al Governo per la definizione della disciplina penale in caso di uso dell’Intelligenza artificiale per finalità illecite e in ultimo con l’art. 24, la delega per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo.
La norma coinvolge direttamente il mondo delle professioni legali, con alcune previsioni di legge che spostano il focus generale dalla disciplina verso l’uso diretto e concreto.
Un primo punto di interesse è collegato all’art. 13 della norma e detta un principio che riguarda direttamente tutte le professioni intellettuali. A norma di legge l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è consentito solo come attività strumentale e “...di supporto all’attività professionale…” ed in tal senso deve risultare la “…prevalenza del lavoro intellettuale…” svolto dal professionista, nella prestazione d’opera.
Nella pratica legale, il professionista potrà quindi sì servirsi di strumenti di IA, ma unicamente per attività ausiliarie quali ad esempio l’analisi di documenti o la ricerca di informazioni o precedenti giurisprudenziali, assicurando tuttavia che la prestazione verso il proprio assistito sia sempre frutto diretto della propria competenza, professionalità e soprattutto, nella piena responsabilità della prestazione, che rimane in capo al professionista stesso. La legge ha previsto inoltre al secondo comma, per salvaguardare il rapporto fiduciario con il cliente, un obbligo di trasparenza in capo al professionista, il quale ha onere di comunicare in modo chiaro, semplice ma esaustivo, informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale eventualmente utilizzati nel corso della propria attività.
Da sottolineare che l’uso della IA non potrà essere pionieristico o sperimentale, ma dovrà diventare una competenza professionale acquisita in modo strutturato.
Qui Ordini e legislatore si stanno muovendo in sincronia. L’art. 24 della norma conferisce infatti deleghe al Governo per la formazione di decreti legislativi che includano nelle previsioni di legge l’obbligo per gli ordini professionali e le associazioni di categoria di opportuni percorsi formativi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
La norma si lega direttamente alla riforma in discussione degli ordini professionali. La riforma interviene sulla formazione continua (art. 2, comma 1, lett. v, proposta di riforma professioni) prevedendo che i regolamenti dei Consigli Nazionali introducano un numero minimo di ore obbligatorie dedicate all’uso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è garantire che ogni professionista acquisisca competenze non solo operative, ma anche relative ai rischi connessi, compresi quelli etici e di responsabilità.
Nell’ambito del settore giudiziario, legge n.132 del 23 settembre 2025 risponde all’esigenza di conciliare innovazione e principio di legalità. Così l’art. 15, in coerenza con il dettato Costituzione, esclude qualsiasi ruolo decisionale dell’IA nell’attività giurisdizionale, mentre il suo uso come precisa il primo comma dell’articolo, è ammesso solo per compiti organizzativi o ausiliari mentre è “…sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.
Ai sensi del comma secondo, è onere del Ministero della giustizia disciplinare gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale ai fini sopra citati e, come disciplinato dal quarto comma dell’articolo, elaborare le linee programmatiche sulla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e alla condivisione di competenze digitali. Anche in questo caso risulta evidente al legislatore quanto sia rilevante oltre alla tecnologia, la formazione specifica che consenta l’acquisizione di una nuova competenza professionale.
Merita infine una considerazione particolare la previsione, contenuta nel comma h dell’articolo 15, che affida al Governo il compito di predisporre una disciplina specifica per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito dell’attività di polizia. Tale delega apre un fronte particolarmente delicato, in quanto chiama il legislatore a bilanciare l’esigenza di dotare le forze dell’ordine di strumenti tecnologicamente avanzati, funzionali alla tutela della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, con la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, primi tra tutti quelli alla riservatezza, alla non discriminazione e alla tutela della dignità individuale.
A completamento del quadro normativo, si segnala la modifica dell’articolo 9 del codice di procedura civile, mediante la quale è attribuita competenza al Tribunale in ordine ai procedimenti concernenti l’intelligenza artificiale, centralizzando così le controversie in materia in sede monocratica, con l’obiettivo di assicurare uniformità interpretativa e specializzazione del giudice (art. 17)
La Legge n. 132/2025 rappresenta un intervento normativo organico e ambizioso, che si configura quale primo passo nel processo di regolazione dell’intelligenza artificiale nel nostro ordinamento. Attraverso un impianto articolato e multilivello, il legislatore ha inteso non soltanto disciplinare i settori a maggiore criticità e urgenza, ma anche orientare il cambiamento culturale e professionale che l’adozione diffusa dell’IA inevitabilmente comporta. Il richiamo costante ai principi di responsabilità, trasparenza e formazione, così come l’attenzione riservata all’impatto sull’attività giurisdizionale e professionale, attestano la volontà del diritto positivo di non subire la trasformazione tecnologica, bensì di guidarla, in coerenza con i valori fondanti dell’ordinamento giuridico.
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*Riccardo Perlusz, Pollicino & Partners AIDVISORY



