«Ai sensi dell’art.2 della legge n.1228/1995, l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come “domicilio” un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni e informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l’effettiva sussistenza di una relazione non precaria tra l’istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta di iscrizione...

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