Civile

Su abuso di dipendenza economica nel franchising e libertà delle parti di scegliere i contenuti dei contratti

In linea di principio è corretto affermare che deve essere vietato l'abuso di dipendenza economica: il principio di libertà di cui all'art. 1322 c.c., infatti, deve essere armonizzato con l'utilità sociale

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di Roberto Tirone*

L'art. 1322 c.c. dispone che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative".

È ancora vero?

Quando l'ordinamento può limitare la libera determinazione dei contenuti dei contratti senza diventare un atto di imperio?

In seguito agli ultimi procedimenti istruttori dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sembrerebbe che la libertà contrattuale sia sempre più limitata.Emblematico appare l'ultimo procedimento istruttorio dell'AGCM nei confronti di Original Marines.

I FATTI

Original Marines S.p.A. (di seguito Original Marines o la Società) è una importante azienda di moda con una rete commerciale, in Italia, di circa 480 negozi, la maggior parte in franchising.

Diversi ex franchisee di Original Marines hanno lamentano un insieme di condotte asseritamente abusive poste in essere da Original Marines, prevalentemente riconducibili alle condizioni contrattuali particolarmente gravose, quali limitazioni alla vendita, limitazioni alla scelta delle modalità di vendita, limitazioni alla scelta del lay-out dei negozi in franchising, imposizione di obblighi di assortimento automatico del magazzino attraverso un sistema informatico che collega il franchisor al franchisee. A seguito delle lamentele degli ex franchisee, l'AGCM ha iniziato l'istruttoria per la verifica dell'eventuale abuso di dipendenza economica da parte di Original Marines nei confronti dei franchisee.

Original Marines, nel timore di vedersi sanzionata (o per limitare l'ammontare di una eventuale sanzione) ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la modifica dei propri contratti di franchising in alcune parti, in modo da essere maggiormente allineata ai principi espressi dall'AGCM nella propria delibera di apertura dell'istruttoria.

Tale impegno di Original Marines nei confronti dell'autorità è stato reso pubblico dall'AGCM in data 7 aprile 2022.

QUALI LE CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO DELL'AGCM?

Dai fatti sopra richiamati si può dedurre che l'orientamento oggi prevalente è quello di:

- limitare rilevantemente la libertà contrattuale delle parti;

- non permettere un'adeguata crescita dimensionale delle società italiane, con un evidente impatto sull'economia nazionale.

Andiamo ad esaminare i due aspetti.

In linea di principio è corretto affermare che deve essere vietato l'abuso di dipendenza economica: il principio di libertà di cui all'art. 1322 c.c., infatti, deve essere armonizzato con l'utilità sociale. (cfr. Corte Cost., 27 febbraio 1962, n. 7).

Ciò vale, però, quando la dipendenza economica ed il relativo abuso sono successive alla negoziazione del contratto.

In altre parole, il franchisee, prima di stipulare il contratto col franchisor non è economicamente dipendente dal franchisor: è totalmente libero di stipulare o meno il contratto, di negoziare le clausole e ciò sino a rinunciare al rapporto commerciale col franchisor.

Ed è in tale momento che deve essere valutata la dipendenza economica ed il suo eventuale abuso.

Una volta stipulato il contratto tra soggetti indipendenti, si deve affermare, anche ai fini della certezza del diritto e del principio di libertà e di uguaglianza, che non vi può essere dipendenza economica od abuso, se il franchisor applica meramente e semplicemente le clausole contrattuali concordate.

Diversa è la situazione di colui che è – prima della firma del contratto – economicamente dipendente dal franchisor e, quindi, non ha la forza contrattuale per reagire alle pretese contrattuali di quest'ultimo.

Nel caso di specie, il franchisee "da soggetto pienamente libero" ha accettato le clausole contrattuali proposte da Original Marines, per poi lamentarsi in corso di rapporto od al termine dello stesso che tali clausole gli arrecano un danno.

Se si accetta tale principio, ovvero si dichiarano nulle le clausole che ex post sono state ritenute abusive, si sviliscono i principi più profondi del diritto quali ad esempio quelli costituzionali (artt. 41 e 42 Cost), i principi internazionali (pacta sunt servanda) ed i principi che informano il nostro stesso codice civile (art. 1322 c.c.).

Ancor più grave è l'effetto che l'orientamento dell'AGCM può avere sull'economia nazionale e sul sistema imprenditoriale italiano. Se non viene permesso agli imprenditori italiani di agire liberamente quando si trovano in condizioni di parità con le proprie controparti, lasciando loro sempre il dubbio che un domani una qualche autorità possa dichiarare nulle clausole o contratti che sono il cuore della propria attività imprenditoriale, non vi sarà mai una crescita del tessuto imprenditoriale italiano, con la naturale conseguenza che l'Italia rimarrà sempre un Paese per PMI, che per definizione non sono competitivi a livello internazionale.

*a cura dell'Avv. Roberto Tirone, Cocuzza & Associati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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