Il Decreto ha introdotto una nuova versione dell'art. 57 del TUS (Donazioni anteriori) che, con disposizione anch'essa interpretativa, ha mantenuto il coacervo donativo agli effetti del calcolo delle franchigie di esenzione e, cioè, la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum ante mortem) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (donatum proprium).
Il Decreto ha introdotto una nuova versione dell'art. 57 del TUS (Donazioni anteriori) che, con disposizione anch'essa interpretativa, ha mantenuto il coacervo donativo agli effetti del calcolo delle franchigie di esenzione e, cioè, la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum ante mortem) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (donatum proprium).
Mantenimento del coacervo donativo agli effetti del calcolo delle franchigie di esenzione
Sennonché, tenuto conto delle...
L'inutile strumento del "taglia leggi" e la ipertrofia della regolazione
di Marcello Clarich Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma