La Cassazione precisa quali sono gli elementi costituenti le diverse fattispecie di reato di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale
Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. II, 29 marzo 2021, n. 11986
Con la sentenza in commento la Cassazione si pronuncia in merito agli elementi distintivi delle fattispecie di reato di infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita, affermando come le stesse siano "legate nella comunanza dell'elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto, differendo per l'assenza nella seconda di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota la infedeltà patrimoniale".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
Il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame relativa al provvedimento del GIP dello stesso Tribunale, confermava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due amministratori di una società a responsabilità limitata indagati per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale.
Entrambi i destinatari della misura cautelare proponevano ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in riferimento, in primo luogo, al reato di autoriciclaggio, in quanto il Tribunale aveva ritenuto privo di rilievo il mancato raggiungimento della soglia penalmente rilevante delle somme accumulate mediante evasione fiscale e aveva, perciò, ritenuto sussistenti i reati tributari, quali reati presupposto. In secondo luogo, con riferimento ai delitti presupposto di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, viene dai medesimi contestato il fatto che il Tribunale non avesse verificato la sussistenza del requisito dell'ingiusto profitto e, in particolare, dell'elemento costitutivo delle due fattispecie di reato, ovvero la deminutio patrimonii.
La Cassazione ritiene i ricorsi fondati, sostenendo che il Tribunale del riesame avesse erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che la somma accumulata per mezzo della condotta illecita fosse sotto soglia, in quanto il mancato raggiungimento di tale valore minimo comporta l'assoluzione dell'imputato e, pertanto, la constatata insussistenza del fatto penalmente rilevante non permette di ritenere integrato il reato presupposto di autoriciclaggio.
In ordine agli altri reati presupposto contestati – di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale – la Corte conferma l'assenza di una valutazione da parte del Tribunale riguardante gli elementi costitutivi delle fattispecie.
Ebbene, nell'annullare l'ordinanza impugnata, la Corte ravvisa l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato presupposto di autoriciclaggio in ragione del fatto che la somma accumulata risulta sottosoglia rispetto al valore penalmente rilevante e che, ai fini dell'integrazione dei reati di appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale, è imprescindibile l'accertamento relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi alla base delle fattispecie, ovvero i requisiti comuni a entrambe della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto e, limitatamente alla sola infedeltà patrimoniale, la presenza di un conflitto di interessi.
*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)