Penale

Richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia di beni in sequestro, l'intervento della Cassazione sulla competenza a decidere

Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2023, (dep. 20.03.2023) n. 11509

di Fabrizio Ventimiglia e Chiara Caputo*

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che per stabilire la competenza a decidere sulle questioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati "[...]nel caso del trasferimento orizzontale della competenza, cioè non per gradi o fasi, ma in ragione della competenza per territorio sul procedimento penale cui accede il sequestro, deve aversi riguardo al giudice che procede, quale che sia quello che ha adottato la misura".

Questa, in sintesi, la vicenda processuale.

La decisione in disamina trae origine dalla risoluzione di un conflitto negativo di competenza sollevato dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma con il GIP presso il Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali sottoposti a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Latina.

Più nello specifico, il GIP presso il Tribunale di Roma, pur rilevando di essere competente sulla gestione del sequestro preventivo disposto ex novo sui medesimi beni aziendali su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ricusava la propria competenza a decidere in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria avanzata dall'Amministratore nominato con l'originario provvedimento ablativo disposto dall'A.G. di Latina, sulla scorta principalmente del fatto che la ridetta nomina accedeva al sequestro disposto dal G.I.P. di Latina.

La Corte di Cassazione afferma che, nel caso di specie, "la competenza appartiene al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice competente alla gestione dell'amministrazione giudiziaria del bene aziendale sequestrato, a cagione del trasferimento della competenza a conoscere del relativo procedimento penale".

Volendo ripercorrere l'iter logico-argomentativo seguito dalla Suprema Corte, il punto di partenza è dato dalla considerazione per cui, ai sensi dell'art. 168 Decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002 n. 115 (T.U. Spese di giustizia), "la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede". Sul punto, ai fini dell'identificazione del "magistrato che procede" nella peculiare ipotesi di sequestro di un complesso aziendale affidato ad un amministratore giudiziario, è noto, ricorda la Suprema Corte, che la Giurisprudenza di legittimità, percorrendo lo sviluppo normativo che ha portato all'attuale formulazione del'art.104-bis comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (comma introdotto dall'art. 30 co. 2, lett. b) della L. 17 ottobre 2017, n. 161), abbia da tempo individuato nel Giudice che ha emesso il provvedimento ablatorio l'organo giudicante deputato alla "gestione" della procedura, e ciò indipendentemente dagli sviluppi processuali.

La ratio sottostante alla disciplina prevista dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 è evidentemente da identificarsi nella necessità di ottimizzare le operazioni di gestione di detti beni, attribuendo le relative competenze ad un organo che abbia avuto cognizione diretta delle vicende ad essi riferibili. Senonché, il richiamato principio di unicità e uniformità della gestione "va declinato con specifico riguardo al trasferimento di competenza del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento è stato assunto".

In questo senso, come rilevato dalla Suprema Corte, è evidente che l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. faccia salvo il principio di uniformità della gestione solo nel caso di sviluppo processuale c.d. "verticale" (relativo al dibattimento o alle impugnazioni); mentre, il medesimo principio è destinato ad essere derogato nelle ipotesi in cui il procedimento penale in cui accede il sequestro sia trasferito per competenza territoriale (c.d. trasferimento orizzontale), ove competente a decidere sarà – a prescindere dal fatto che abbia o meno adottato la misura – il Giudice che procede e che, di conseguenza, detiene la gestione del compendio aziendale in sequestro.

Sulla base del percorso argomentativo sopra richiamato i Giudici della Suprema Corte, nella decisione in commento, affermano il seguente principio di diritto: "Nel caso del trasferimento orizzontale della competenza, cioè non per gradi o fasi, ma in ragione della competenza per territorio sul procedimento penale cui accede il sequestro, deve aversi riguardo al giudice che procede, quale che sia quello che ha adottato la misura, poiché è colui che ha la gestione del compendio aziendale in sequestro, ciò in conformità alla ratio legis che espressamente intende accentrare gli atti di gestione e amministrazione presso il giudice competente".

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, in collaborazione con la Dott.ssa Chiara Caputo, dello Studio Legale Ventimiglia

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