La Consulta decide sul divieto di Pma per le donne single
L’udienza pubblica in Corte costituzionale è prevista per il prossimo 11 marzo
Il prossimo 11 marzo si terrà l’udienza pubblica in Corte costituzionale sul divieto di accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) per le donne singole, attualmente sancito dall’articolo 5 della legge 40 del 2004, che prevede che possano accedere a queste tecniche solo le coppie di sesso diverso, stabilmente conviventi o sposate.
L’incidente di costituzionalità è stato sollevata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento legale avviato da “Evita”, una donna di 40 anni di Torino, che ha visto negata la sua richiesta di accesso alla PMA in un centro di fecondazione assistita in Toscana. Il giudice ha rilevato la violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel procedimento davanti al tribunale di Firenze sono intervenuti anche “Serena” che anche vuole accedere alla PMA e l’Associazione Luca Coscioni. Evita e le altre parti sono difese dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni con gli avvocati: Filomena Gallo, Marilisa D’Amico, Paola Stringa, Gianni Baldini, Benedetta Liberali, Francesca Re, Angelo Calandrini, Irene Pellizzone, Rocco Berardo e Alessia Cicatelli.
“Oggi, ci sono donne singole che desiderano diventare madri e si trovano di fronte a una legge che limita le loro scelte e opportunità e sono costrette ad andare in altri Paesi per avere una gravidanza con la fecondazione assistita - dichiara Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, avvocata e coordinatrice del team legale di studio e difesa delle persone che agiscono contro la legge 40/04 - . Poi rientrano in Italia, dove portano avanti la gravidanza, partoriscono e si occupano della crescita dei propri figli legittimi. Se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale questo divieto, le donne singole residenti in Italia avrebbero finalmente accesso alla PMA nei centri pubblici e privati senza nessuna discriminazione. Non si determinerebbe alcun vuoto normativo dalla cancellazione del divieto perché già queste tecniche sono garantite e previste su tutto il territorio”.
L’Associazione Luca Coscioni ricostruisce le parti ancora in vigore della legge 40 del 2004
In sintesi
• 2009 Incostituzionalità divieto 3 embrioni producibili e unico e contemporaneo impianto;
• 2014 Incostituzionalità divieto di fecondazione eterologa;
• 2015 Incostituzionalità divieto di accesso alla PMA coppie fertili portatrici di patologie genetica;
• 2015 Incostituzionalità dell’ipotesi di reato per selezione di embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6;
• 2016 Inammissibilità su embrioni alla ricerca e monito al parlamento per una legge;
• 2023 Inammissibilità revoca del consenso dopo la fecondazione.
Nello specifico
Divieto di produzione di più di tre embrioni e obbligo di contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti. CANCELLATO
Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna - Sentenza della Corte costituzionale n.151/2009.
Divieto di diagnosi pre-impianto (per le sole coppie infertili). Rimosso con decisione del Tar Lazio 2008 (Linee Guida). Divieto di applicazione tecniche eterologhe. CANCELLATO - Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione - Sentenza della Corte costituzionale n.162/2014.
Divieto di accesso alla PMA alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche. CANCELLATO
Illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194. Sentenza della Corte costituzionale n. 96/2015.
Divieto di selezione degli embrioni per finalità terapeutiche e diagnostiche. CANCELLATO - Illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sentenza di incostituzionalità n. 229/2015.
Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e revoca del consenso -
IN VIGORE (Sentenza n. 84/2016 Corte cost. Inammis. monito al parlamento).
Divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, il consenso alle tecniche di PMA prestato dai componenti della coppia.
IN VIGORE (Sentenza n. 161 del 2023 Non fondata la questione sollevata).
Divieto di accesso alla fecondazione assistita per persone singole e coppie dello stesso sesso – IN VIGORE 28.03.2019 - La Legge 40 viola i diritti umani fondamentali: lo afferma il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ONU.
Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, in attesa di udienza in Corte Costituzionale
Divieto di accesso alla fecondazione assistita con gravidanza per altri - IN VIGORE (articolo 12 comma 6 legge numero 40 del 2004).