LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE
Per quanto concerne le destinazioni d’uso degli immobili nel nostro Paese esistono due classificazioni, ad oggi, completamente autonome: quella comunale e quella catastale, anche se con tendenza a convergere. Le autorizzazioni edilizie comunali consentono la costruzione di immobili secondo le destinazioni d’uso nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, mentre le autorizzazioni commerciali per l’uso di immobili esistenti verificano anche le caratteristiche di sicurezza ed igienico-sanitarie dei locali. La classificazione catastale ha mero fine fiscale, costituito dalla attribuzione della rendita ad ogni unità immobiliare che può essere ordinaria (categorie catastali dei gruppi A, B e C), speciale o particolare (categorie catastali dei gruppi D e E).Pertanto, è essenziale che sotto il profilo delle competenze comunali, per l’immobile, sia compatibile l’uso a palestra. Per gli aspetti catastali, è necessario che la planimetria depositata in catasto rispecchi lo stato attuale dei luoghi. E’ vero che la categoria catastale più opportuna per gli immobili adibiti ad uso sportivo è la C/4. Tuttavia, è da precisare che le tariffe per il calcolo della rendita di tali unità immobiliari non sono, ordinariamente, presenti in ogni comune (il che potrebbe giustificare l’attribuzione di una categoria diversa). Ciò premesso, dopo la verifica della coerenza della destinazione d’uso comunale (ben più rilevante), si può verificare presso l’agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale territorio - competente se per il comune di interesse esiste la tariffa della categoria C/4. In caso positivo può presentarsi la variazione in catasto per l’allineamento alla categoria C/4. Si ribadisce in ultimo che se la planimetria catastale non è rispondente allo stato di fatto, la variazione catastale è comunque obbligatoria. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte da uno dei titolari di diritti reali sull’immobile, ovvero da un soggetto delegato (come sembrerebbe nella fattispecie).