Per le Sezioni Unite, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, appartiene al Giudice di Pace (e non al Tribunale) la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale “lievi”, nei casi procedibili a querela, fatte salve le ipotesi per le quali è invece prevista la competenza del tribunale.
Massima
Processo penale - Lesioni personali - Malattia da venti a quaranta giorni - Competenza - Tribunale - Esclusione - Giudice di Pace - Sussistenza. (Cp, articolo 582; Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 4; Disposizioni sulla legge in generale al Codice civile, articolo 12)
«Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento».
Con ordinanza n. 42858 del 10 ottobre 2023, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, aveva chiesto l’intervento delle sezioni Unite affinché chiarissero «Se, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma l, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace».
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di Marcello Clarich - Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma Giuliano Fonderico Associato di diritto amministrativo Università Ca' Foscari di Venezia