Per le Sezioni Unite, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, appartiene al Giudice di Pace (e non al Tribunale) la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale “lievi”, nei casi procedibili a querela, fatte salve le ipotesi per le quali è invece prevista la competenza del tribunale.

Corte di cassazione - Sezioni Unite penali - Sentenza 14 dicembre 2023-28 marzo 2024 n. 12759 Presidente Cassano; Relatore Corbo; Pm - difforme - Gaeta

Con ordinanza n. 42858 del 10 ottobre 2023, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, aveva chiesto l’intervento delle sezioni Unite affinché chiarissero «Se, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma l, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace».

I giudici di legittimità erano stato investiti da un ricorso avverso una sentenza di condanna, alla pena (sospesa) sei mesi di reclusione (e al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile), confermata dalla competente Corte di Appello, per lesioni personali - consistite in trauma facciale cranico con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sinistro, e frattura del quinto dito della mano sinistra della persona offesa - giudicate guaribili in trenta giorni, sul presupposto che fosse competente per materia il tribunale.

La questione, pur non costituendo oggetto del motivo di ricorso, è stata rilevata d’ufficio per le implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta

La questione, pur non costituendo oggetto del motivo di ricorso, è stata rilevata d’ufficio per le implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta, e sollevata sia dal Procuratore generale nella requisitoria scritta che dal ricorrente nella memoria presentata prima dell’udienza.

L’ordinanza di rimessione ricorda che la problematica è sorta a seguito del difetto di coordinamento tra l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2022 (che ha modificato l’articolo 582 del Cp), e l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza per materia del giudice di pace con riguardo al delitto di lesioni personali, con formazione di orientamenti contrastanti.

Più precisamente, l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000, attribuisce al giudice di pace la competenza per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo «582 (del Cp), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma (del Cp), ovvero contro il convivente».

L’articolo 582 del Cp, prima della modifica recata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della riforma Cartabia, prevedeva esattamente al secondo comma le fattispecie di lesione personale perseguibili a querela, e le limitava, tra l’altro, a quelle comportanti una malattia di durata non superiore ai venti giorni.

Per effetto del decreto legislativo n. 150 del 2022, il testo dell’articolo 582 del Cp è stato interamente riscritto (estendendo la procedibilità a querela per le lesioni lievi, comportanti malattia da venti a quaranta giorni):

  • «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni» (comma 1);
  • «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell’articolo 61 del Cp, numero 11-octies), articoli 583 e 585 del Cp, ad eccezione di quelle indicate nell’articolo 577 del Cp, comma 1, numero 1), e nel comma 2. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità» (comma 2).

La riforma Cartabia ha, quindi, cambiato l’intera struttura dell’articolo 582 del Cp, disponendo, al primo comma, in via generale, che il reato di lesione personale è perseguibile a querela, e indicando, al secondo comma, le eccezioni per le quali la procedibilità è di ufficio.

La novella opera un capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto regola/eccezione, nel senso che la punibilità a querela è la regola (comma 1), mentre la perseguibilità d’ufficio diviene l’eccezione (comma 2, con una “eccezione dell’eccezione” - e dunque con un ritorno alla procedibilità a querela - correlata all’articolo 577 del Cp, comma 1, n. 1 e comma 2).

I due contrapposti orientamenti

Secondo una prima posizione interpretativa, sorta immediatamente dopo le novelle in seno alla Suprema Corte, sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela nel nuovo testo dell’articolo 582 del Cp e non ricorrano le eccezioni previste dalla legge. Si segue una interpretazione, definitiva talvolta «estensiva e logica» (Sezione Quinta, nn. 41372 e 36815 del 2023), talaltra «parzialmente analogica in bonam partem» (Sezione Quinta, n. 12517 del 2023).

La novella (riforma Cartabia) opera un capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto regola/eccezione, nel senso che la punibilità a querela è la regola

Tale orientamento:

  • tende a valorizzare l’intenzione del legislatore, palesata nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022, di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certamente di riduzione, oltre che decongestionare il processo penale, favorendo ricomposizioni alternative del conflitto generato dal reato, la cui sede naturale e più appropriata risiede nelle aule del giudice (per l’appunto) di pace. Seguire, invece, la pedissequa interpretazione letterale dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 condurrebbe ad un risultato opposto a quello voluto dal legislatore, determinando una completa eliminazione della potestà giurisdizionale del giudice di pace in tema di lesioni personali.
  • ritiene che, a seguire l’opposta soluzione, si verificherebbe una modifica in peius del trattamento sanzionatorio per le lesioni perseguibili a querela che hanno determinato una malattia di durata non superiore a venti giorni. Per queste ultime, fino all’avvento della riforma Cartabia erano assoggettate alla più favorevole disciplina dell’articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: per i reati di competenza del giudice di pace puniti «con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi». Dopo l’intervento del decreto legislativo n. 150 del 2022, invece - nonostante non si evinca che il legislatore abbia voluto inasprire il ventaglio sanzionatorio per le lesioni (muovendosi nella opposta direzione di ampliare il perimetro delle fattispecie di reato perseguibili a querela di parte, al fine di ridurre i processi penali e la durata media degli stessi, secondo gli obiettivi del Pnrr) - per i fatti commessi a partire dal 30 dicembre 2022 si dovrebbe applicare la pena della reclusione, essendo passata la competenza per le lesioni guaribili in venti giorni al tribunale;
  • sostiene che il rinvio effettuato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 all’articolo 582, comma 2, del Cp, è un rinvio mobile e, in quanto tale, in assenza di elementi di segno contrario, non può comportare un effetto abrogativo della disposizione rinviante solo perché è modificata la disposizione richiamata.

Il contrapposto orientamento - inaugurato sempre in seno alla Quinta sezione di legittimità dalla sentenza n. 40719 del 2023 - afferma che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedenti i quaranta, divenute procedibili a querela di parte con l’intervento della riforma Cartabia, permane la competenza del tribunale, posto che dal mancato coordinamento dell’articolo 582, comma 2, del Cp e dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra più nella competenza per materia del giudice di pace.

La questione di diritto viene ritenuta rilevante per le implicazioni in tema di legalità della pena irrogata, incidendo sulla tipologia delle sanzioni irrogabili

In questa diversa prospettiva ermeneutica:

  • si considera centrale l’interpretazione letterale: essendo tutte le ipotesi di procedibilità a querela delle lesioni confluite nel primo comma dell’articolo 582 del Cp, ossia in una disposizione estranea al rinvio effettuato dal citato articolo 4, non residua spazio per poter essere giudicate dal giudice di pace;
  • pur convenendo sul rinvio mobile, la disposizione richiamata, dopo l’interpolazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, non prevede alcuna ipotesi di lesioni personali perseguibili a querela, se non quelle in danno alle persone indicate nell’articolo 577, comma 1, n. 1, e comma 2, del Cp, già sottratte alla competenza del giudice di pace, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale nella sentenza n. 236 del 2018 della Consulta;
  • la lettera della legge costituisce il limite di ogni altro metodo ermeneutico, ivi compreso quello dell’interpretazione estensiva, e non può essere superato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente orientata (Corte costituzionale, n. 110 del 2012). Il dato letterale non può essere valicato neppure invocando la voluntas legis per come espressa nella relazione illustrativa perché l’intenzione del legislatore non può identificarsi con quella dell’organo o dell’ufficio che ha predisposto il testo, ma deve essere ricercata nel senso obiettivo della disposizione (citando Sezioni Unite n. 22474 del 2016);
  • nessuna modifica in peius del trattamento sanzionatorio si consuma per le ipotesi di lesioni che, prima della riforma Cartabia, erano attratte nella sfera di competenza del giudice di pace (quelle guaribili entro venti giorni) in quanto per quelle consumate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (ossia il 30 dicembre 2022), si continuerebbe ad applicare il più favorevole regime dettato dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (ancora, Sezione Quinta, n. 40719 del 2023).

La decisione delle sezioni Unite

La questione di diritto viene ritenuta rilevante dal Massimo Consesso - pur essendo inammissibile il ricorso perché contiene censure sul merito della penale responsabilità, non censurabili in sede di legittimità - per le implicazioni in tema di legalità della pena irrogata, incidendo sulla tipologia delle sanzioni irrogabili.

Laddove, infatti, si ritenesse la competenza del giudice di pace per i casi di lesione personale perseguibile a querela - come poi deciso - pur quando comportante una malattia di durata superiore a venti giorni (salvo diverse specifiche previsioni di legge, come quelle relative ai fatti in danno ai familiari elencati nel n. 1 del primo comma dell’articolo 577 del Cp e al secondo comma del medesimo articolo), si applicherebbero le sanzioni previste dall’articolo 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: la pena pecuniaria, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.

La sopravvenuta applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quella, concretamente irrogata, della reclusione, determina l’illegalità della pena che la Suprema Corte, anche in presenza di un ricorso (come nella specie) inammissibile (così, sezioni Unite Miraglia n. 38809 del 2022, ritenendo applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, secondo i dettami delle precedenti sezioni Unite Della Fazia, n. 46653 del 2015) e anche se la relativa questione poteva essere rilevata d’ufficio, e non lo è stata, dal giudice di appello, a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi di impugnazione o di specifiche doglianze sul punto (Sezione Quinta, n. 15728 del 2023 proprio in una fattispecie identica a quella odierna).

Non è di ostacolo al rilievo dell’illegalità della pena l’applicata sospensione condizionale della pena (non previsto il beneficio per le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace) perché il trattamento sanzionatorio meno afflittivo va individuato caso per caso, sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive circa la scelta tra una pena detentiva condizionalmente sospesa e una pena ex articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, più mite ma non sospesa (nel presente procedimento, il ricorrente, pure nelle conclusioni rese in udienza, ha chiaramente manifestato l’interesse all’applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace).

Entrando nel cuore della questione di diritto sottoposta, i giudici del Supremo collegio sembrano, in premessa, sposare il secondo orientamento laddove si conviene che il rispetto del dato letterale dei dati normativi costituisce il limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e non può essere valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa.

Per i giudici del Massimo Consesso, l’unico criterio ermeneutico consentito dall’ordinamento per superare il dato letterale di una legge è l’interpretazione analogica

In sostanza, la lettera della norma - che trova fondamento normativo negli articoli 12 delle preleggi e 101 della Costituzione - è un argine all’ingresso di canoni interpretativi (legati all’intenzione del legislatore o in chiave sistemiche) che non trovano nel testo della disposizione debito riscontro.

Sul punto si ricorda come il Supremo Collegio ha già avuto modo di precisare che:

a) l’articolo 101, comma 2, della Costituzione pone un principio di fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere (sezioni Unite, n. 32938 del 2023);

b) quello letterale non è un criterio interpretativo ma il limite d’ogni altro metodo ermeneutico (sezioni Unite, n. 11 del 1999);

c) l’interpretazione estensiva attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene comunque all’interno dei possibili significati della disposizione normativa (sezioni Unite, n. 14840 del 2022);

d) il criterio di interpretazione logica e sistematica non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa (sezioni Unite, n. 38810 del 2022).

I reciproci rapporti di “interferenza” tra legge delega e decreto legislativo delegato: l’interpretazione “restrittiva” dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000

Ciò posto, per i giudici del Massimo Consesso, l’unico criterio ermeneutico consentito dall’ordinamento per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell’interpretazione analogica, utilizzabile anche nel diritto processuale penale.

Tuttavia, come risulta dall’articolo 12 delle preleggi, l’interpretazione analogica è ammessa «solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione» (sezioni Unite, n. 46688 del 2016).

Per i giudici di legittimità, pur non potendosi ravvisare una lacuna in materia di competenza del tribunale, «il dovere di rispettare il dato testuale della legge, però, non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l’ambito applicativo di ciascuno di esse, se siano tutte riferite alla disciplina dell’identica vicenda, e se si pongono in reciproci rapporti di interferenza».

Una specifica tipologia di questi ultimi rapporti, con specifico riguardo proprio all’interpretazione di una norma di un decreto legislativo delegato (nel nostro caso, il n. 274 del 2000) è quello che attiene ai principi e criteri direttivi posti dal legislatore delegante che si vestono da strumento per interpretare la portata delle disposizioni delegate.

Deve, pertanto, ritenersi che l’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 274 del 2000 va letto unitariamente all’articolo 15, comma 1, della legge (delega) n. 468 del 1999, e che il perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative consenta un’interpretazione secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento.

Dal dato letterale dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 468 del 1999 - «al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: [...] 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa)» - sembra evincersi che la volontà espressa dal legislatore delegante fosse quella di attribuire alla cognizione del giudice di pace tutti i delitti di lesione personale a querela di parte.

Facendo ricorso all’interpretazione sistematica,il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale quando la procedibilitàper gli stessi è a querela

Invero, l’articolo 582, comma 2, del Cp risulta richiamato, nel testo dell’articolo 15, comma 1, citato, come “sinonimo” dell’espressione “delitti di lesione punibile a querela della persona offesa” e non come elemento di ulteriore delimitazione all’interno di tale categoria di reati; ed infatti:

  • il collegamento dei due sintagmi è effettuato dalla legge delega senza congiunzione verbale, ma mediante una parentesi;
  • alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999, le due espressioni avevano l’identico significato, perché i delitti di lesione personale punibile a querela della persona offesa erano tutti previsti all’interno dell’articolo 582, comma 2, del Cp (e tale situazione è rimasta immutata fino al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia). Non scalfisce questo sintagma la progressione erosione delle ipotesi di competenza al giudice di pace, dapprima con la legge n. 93 del 2013 (che, in adempimento della Convenzione di Lanzerote sulla tutela delle donne e la violenza di genere, ha aggiunto le parole «ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti indicati dall’articolo 577, secondo comma (del Cp) ovvero contro il convivente») e, successivamente, con la pronuncia di incostituzionalità n. 236 del 2018 (laddove non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, per i fatti commessi contro i soggetti elencati al numero 1 del primo comma dell’articolo 577 del Cp, come modificato dall’articolo 2 della legge n. 4 del 2018).

In definitiva, per le odierne sezioni Unite occorre sposare una interpretazione “restrittiva” dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 274 del 2000 che esclude un’autonoma efficacia precettiva all’inciso «di cui al secondo comma» rispetto al sintagma «perseguibili a querela di parte», in quanto resa necessaria dall’esigenza di coordinare la citata previsione normativa con l’articolo 15, comma 1, della legge delega.

L’ultimo passaggio ermeneutico: il significato più coerente e in linea con l’interpretazione sistemica

I giudici del Supremo collegio, una volta individuato l’ambito delle possibili accezioni del dato testuale risultante dal combinato disposto delle ultime due norme citate, passano all’ultimo step per confermare la lettura secondo cui il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale quando la procedibilità per gli stessi sia a querela: quello di immettere uno dei possibili significati letterali all’interno del complessivo sistema normativo, facendo ricorso all’interpretazione sistematica.

Così facendo, si può riscontrare che:

  • Sposare l’altro orientamento che, dopo le novelle della riforma Cartabia, esclude qualunque competenza del giudice di pace (in favore del tribunale) in ordine al delitto di lesione personale, anche se procedibile a querela, implica la formazione di un “relitto” normativo, sebbene ciò non costituisca oggetto di una scelta espressa, chiara o coerente del legislatore.
  • Invece, la soluzione che postula l’ampliamento (e non l’azzeramento) della competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale è quella che meglio si armonizza con le scelte sempre più nette di massima riduzione dell’applicazione della sanzione carceraria, accentuate proprio dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con il notevole ampliamento dell’area di operatività delle nuove pene sostitutive (peraltro potenziata ulteriormente, da ultimo, dal decreto legislativo n. 31 del 2024, il cosiddetto “correttivo Cartabia”).

Recepire la tesi “espansiva” della competenza del giudice di pace comporta l’applicazione del catalogo delle sanzioni previste dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in sostituzione della pena detentiva, anche ad ulteriori fattispecie, precedentemente devolute alla cognizione del tribunale.

La (respinta) tesi che esclude ogni competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale, invece, mostra tutta la sua incoerenza sistemica in quanto non solo non incrementa l’area del ricorso alle sanzioni non carcerarie o detentive, ma addirittura estende l’applicabilità della pena della reclusione a fatti (quelli di lesioni che comportano una malattia non superiore a venti giorni), per i quali, da oltre venti anni, la stessa non era più applicabile.

Numerose fattispecie di lesioni personale, anche lievissima, restano comunque devolute alla cognizione del tribunale

Nessun contrasto con le esigenze di tutela della collettività

La soluzione adottata dalle odierne sezioni Unite di ampliare la competenza per materia del giudice di pace anche per i fatti di lesioni personale comportanti una malattia compresa tra i venti e i quaranta giorni, nei casi di procedibilità a querela (e fatte salve le ipotesi espressamente esclude dall’ordinamento) non sembra porsi in contrasto con le esigenze di tutela della collettività, né potenzia di efficacia la norma che prevede l’arresto facoltativo in flagranza di reato per il reato di cui all’articolo 582 del Cp (previsto dall’articolo 381, comma 2, lettera f, del Cpp).

Basti considerare, infatti, che numerose fattispecie di lesioni personale, anche lievissima, restano comunque devolute alla cognizione del tribunale:

  • lesione personale lieve o lievissima commessa in danno ad una delle categorie di soggetti elencati all’articolo 577, commi 1, n. 1, e secondo, del Cp (ascendente, discendente, coniuge, anche legalmente separato, ex coniuge, parte di una unione civile, anche cessata, fratello o sorella), pur se procedibile a querela, con conseguente applicabilità delle misure cautelari e precautelari (Sezione Quinta, n. 35796 del 2023);
  • lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se ricorre una l’aggravante relativa ai reati commessi: 1) per finalità di terrorismo o di eversione all’ordine democratico; 2) avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Cp ovvero al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso; 3) per finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità;
  • lesione personale comportante malattia di durata superiore a venti giorni in danno di persona incapace, per età o infermità (perché procedibile d’ufficio, secondo una delle direttrici introdotte dalla riforma Cartabia);
  • lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma degli articoli 61, n. 11-octies (ossia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o ausiliarie), 583 e 585 del Cp (anche tutte queste ipotesi sono perseguibili d’ufficio); quindi anche le lesioni personali lievissime, alla sola condizione che queste siano cagionate con l’uso di strumenti atti a offendere, come bastoni o pezzi di stoviglie appartengono alla competenza del tribunale.

Tale ampio ventaglio di fattispecie di lesioni devolute alla competenza del tribunale - per i quali è possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza - consente di superare i dubbi sulla prospettata privazione di efficacia dell’articolo 381, comma 1, lettera f) del Cpp.

Effetti della decisione delle sezioni Unite: si aprono le porte della (sopravvenuta) illegalità della pena e della eventuale rimodulazione sanzionatoria

L’approdo ermeneutico della sentenza in commento comporterà, come avvenuto nel caso specifico, l’annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio che, ferma l’affermazione della penale responsabilità, dovrà pronunciarsi sul corretto trattamento sanzionatorio.

Più precisamente, nel caso di lesioni lievi, al diverso regime di procedibilità si è accompagnato, come visto, anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace.

Tale modifica non potrebbe condurre ad una pronuncia di incompetenza per materia, in quanto, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, occorre fare riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando lo ius superveniens, a meno che non venga introdotta una specifica norma derogatoria, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie.

Al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia è, però, collegato il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace dal decreto legislativo n. 274 del 2000, articoli 52 e seguenti che non contempla la reclusione.

La sopravvenuta illegalità della pena non comporterà l’automatica applicazione dell’arsenale sanzionatorio di cui dispone il giudice di pace

Tale diverso regime sanzionatorio, avendo natura sostanziale, deve trovare applicazione anche ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, con la conseguenza che la pena della reclusione inflitta al ricorrente non sarà più conforme a legge (Sezione Feriale, n. 34896 del 2023).

Come rilevano i giudici del Supremo collegio, tuttavia, la sopravvenuta illegalità della pena (in seguito allo spostamento di competenza dal tribunale al giudice di pace, delle lesioni personali ‘basiche’ comportanti malattie guaribili tra venti e quaranta giorni) non comporterà l’automatica applicazione dell’arsenale sanzionatorio di cui dispone il giudice di pace.

Il giudice del rinvio, in particolare, dovrà apprezzare, se sia più favorevole la disciplina prevista per i reati di competenza per il giudice di pace o, invece, la pena irrogata dal tribunale, stante la disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Si ricordi, in proposito, che «È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in accoglimento della richiesta dell’imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa, applichi il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile ex articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, in quanto, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene» (Sezione Quinta, n. 201 del 2023).

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