Amministrativo

La prelazione poteva operare solo dopo la verifica dell'idoneità dell'offerta

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di Guglielmo Saporito

Il Comune di Torino aveva deciso di dare in concessione un locale di proprietà comunale, già sede di un esercizio commerciale (negozio di abbigliamento).

La concessione avrebbe tenuto presente il diritto di prelazione del precedente concessionario, ma la procedura è stata contestata da altro imprenditore interessato.

Secondo il Tar, il bando che poneva in gara la concessione del locale doveva essere interpretato nel senso di estendere, anche nei confronti del concorrente titolare di un diritto di prelazione, l'obbligo di previa verifica della congruità e sostenibilità economica dell'offerta.

La prelazione, in altri termini, poteva operare solo in un momento successivo alla verifica dell'idoneità dell'offerta, e quindi, a causa di questo vizio, vi è stata la sospensione dell'aggiudicazione al precedente concessionario e la riapertura dell'istruttoria tra più concorrenti, con provvedimento urgente del giudice.

TAR Piemonte - Torino, sez. II, n. 149 del 21/04/2016

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