Penale

La “quasi flagranza” del reato c’è anche quando l’inseguimento non inizia per una diretta percezione dei fatti

di Giuseppe Amato

Secondo la Cassazione, sezione II, 3 luglio 2015- 4 novembre 2015 n. 44498, in tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di «quasi flagranza» sussiste anche nel caso in cui l'inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purchè non vi sia stata soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato.

L’analisi dei giudici - A supporto la Corte ha osservato che il termine «inseguire» utilizzato dalla norma , nel suo significato letterale, non indica necessariamente e unicamente l'azione di chi «corre dietro a chi fugge», bensì anche quella di chi «procede in una determinata direzione, secondo uno o più punti di riferimento al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa».
Né, si ulteriormente argomentato, la norma dettata dall'articolo 382 del Cpp prevede che l'autore del reato debba essere stato «visto» dalla polizia giudiziaria, nè che il reato sia avvenuto sotto la «diretta percezione» della polizia giudiziaria, limitandosi invece a stabilire che l'inseguimento deve avvenire «subito dopo il reato»: la qualcosa sarebbe del tutto superflua, ove il legislatore avesse limitato l'azione al mero «correre dietro chi fugge», azione che inevitabilmente è immediata rispetto alla commissione del reato.
Da queste premesse, nella fattispecie, la Cassazione ha ritenuta la «quasi flagranza» in occasione dell'arresto eseguito dopo una rapina, avvenuta alle ore 11,30, nonostante che il primo contatto della polizia giudiziaria con l'arrestato fosse avvenuto solo alle ore 15,30, in occasione di una perquisizione: ciò in quanto l'«inseguimento» era avvenuto subito dopo la rapina, essendo stato fornito agli operanti il numero di targa del veicolo utilizzato per la fuga e avendo questi proceduto subito alle relative ricerche.

Una posizione minoritaria - La tematica, peraltro, è controversa e indubbiamente la posizione seguita dalla sentenza in esame è minoritaria (nello stesso senso, Sezione II, 10 novembre 2010, Califano ed altro, nonché, Sezione I, 15 marzo 2006, PM in proc. Dottore, relativa ad una fattispecie di condotta di “inseguimento” intrapresa dai Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto a seguito di denuncia di un terzo).
Secondo l'orientamento, prevalente, infatti, non sussiste la condizione di cosiddetta «quasi flagranza» qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito ed a causa della diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensì per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. Con la conseguenza, quindi, che non ricorre lo stato di «quasi flagranza» quando l'azione che porta all'arresto trovi il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando già si sia consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa.
Al proposito, si sostiene, avendo riguardo al contenuto letterale dell'articolo 382 del Cpp, che l'espressione «inseguire», denotante l'azione del «correre dietro chi fugge», e l'ulteriore requisito cronologico di immediatezza («subito dopo il reato»), richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione dell'azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo. E' quindi la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte della polizia giudiziaria procedente all'arresto che può suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza e giustificare l'eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona (cfr. di recente Sezione VI, 14 gennaio 2015, B., che, quindi, ha così escluso lo stato di «quasi flagranza» in una vicenda in cui il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ex articolo 384-bis del Cpp era stato adottato dalla polizia giudiziaria solo dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il pronto soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali, si era già ampiamente conclusa; in precedenza, Sezione III, 13 luglio 2011, Pm in proc. Z.; Sezione IV, 7 febbraio 2013, Pm in proc. Cecconi ed altri; nonché, Sezione I, 3 ottobre 2014, Proc. Rep. Trib. Catanzaro in proc. Quaresima).
La questione sembra risolta a favore dell'orientamento maggioritario dalla recentissima sentenza delle Sezioni unite, 24 novembre 2015, Pm in proc. Ventrice (la cui motivazione ad oggi non è ancora depositata), laddove si è escluso che possa procedersi all'arresto in flagranza solo sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell'immediatezza dei fatti.

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 4 novembre 2015 n. 44498

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