Penale

Le due diverse fattispecie che costituiscono il reato di usura

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di Giuseppe Amato

Il reato di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Per la Cassazione (sentenza 38551/2019) le due fattispecie si distinguono perché: l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito usuraio; l'altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma a esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima fattispecie assorbe l'altra.

In termini, si segnala sezione feriale, 19 agosto 2010, Scuto e altri: il reato di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma a esso preordinato.

Nella prima fattispecie, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito.

Nella seconda fattispecie, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Tale peculiare modalità di consumazione ha effetti anche ai fini della prescrizione: qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un
post factum non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, con effetti anche ai fini della prescrizione, essendosi in presenza di un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata; ciò che, del resto, è confermato dalla speciale regola proprio in tema di decorrenza della prescrizione dettata dall'articolo 644-ter del Cp, il quale stabilisce che «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale» (sezione II, 18 maggio 2010, Muollo e altri).

Cassazione – Sezione II penale – Sentenza 18 settembre 2019 n. 38551

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