Le sanzioni tributarie si applicano se la violazione avviene in modo consapevole
Reati tributari - Sanzioni tributarie - Elemento soggettivo della violazione - Colpa - Esclusione della responsabilità dell'autore.
In tema di sanzione tributaria l'elemento soggettivo della violazione, che può consistere anche solo nella colpa, comporta che, per escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, occorre che tale ignoranza sia incolpevole, ossia non superabile dall'interessato con l'uso della diligenza ordinaria. Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, la prova dell'assenza di colpa grava quindi sul contribuente. Si esclude così la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 maggio 2019 n. 12901
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative – In genere sanzioni amministrative tributarie - Sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Limiti applicativi.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente a un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della "culpa in vigilando".
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2018 n. 28359
Tributi - Avviso di accertamento - Sanzioni ex art. 6 del Dlgs 472/1997 - Limiti applicativi.
L'esimente (articolo 6 del Dlgs 472/1997) si applica in caso di inadempimento del tributo imputabile solo alla condotta di un terzo, normalmente l'intermediario al quale è stato dato l'incarico, purché il contribuente abbia adempiuto l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole come previsto dalla norma, neppure dal punto di vista della mancata vigilanza.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2018 n. 28359
Sentenza civile - Nullità - Decisione riproducente il contenuto di un atto di parte - Irrilevanza – Violazione del dovere di imparzialità del giudice - Esclusione.
Nel processo civile - e in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere a esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 16 gennaio 2015 n. 642
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative – In genere - Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pluralità di prescrizioni - Sussistenza di elementi positivi di confusione - Necessità - Onere di allegazione - Spettanza al contribuente.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6 comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 25 ottobre 2006 n. 22890