Comunitario e Internazionale

Mae, Irlanda obbligata verso il Regno Unito ad applicare il regime previsto nel periodo di transizione della Brexit

Le norme non hanno comportato una nuova base giuridica per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

di Paola Rossi

La Corte Ue chiarisce che l'Irlanda è direttamente obbligata ad applicare il regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito nel periodo di transizione.
Con la sentenza sulla causa C-479/21 PPU la Cgue ha affermato che le disposizioni relative al regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito, previste nell'accordo di recesso e riguardanti il nuovo meccanismo di consegna nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito, sono vincolanti per l'Irlanda.
E, soprattutto eslcude che l'Irlanda potesse scegliere di essere assoggettata a tali regole o di rifiutarle.

Questo perché, come spiega la Corte Ue, l'inclusione di queste disposizioni nei predetti accordi non ha giustificato l'aggiunta di una base giuridica relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai fini della conclusione di questi accordi, con la conseguenza che queste disposizioni non richiedevano che l'Irlanda potesse scegliere di esserne soggetta o meno.

Paesi terzi
Le disposizioni riguardanti il regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito previste nell'accordo di recesso e relativo al nuovo meccanismo di consegna tra quello che è ora un Paese terzo e l'Unione europea sono perciò pienamente vincolanti per l'Irlanda.
La Corte è stata chiamata a stabilire se l'Irlanda fosse tenuta a eseguire i mandati d'arresto europei emessi dal Regno Unito nonostante il recesso di tale Stato dall'Unione europea.
Le disposizioni dell'accordo sul recesso del 2020 e quelle dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito del 2021 sono applicabili all'esecuzione dei mandati d'arresto in tutta la Ue.

La norma interpretata
Il protocollo n. 21 allegato al Tue e al Tfue, in effetti, prevede che l'Irlanda non sia vincolata dalle misure dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a meno che tale Stato membro non opti espressamente per l'adesione alla misura considerata.
L'Irlanda riteneva operativa tale regola facendo rilevare di non aver optato per l'adesione ai due accordi sulla Brexit e sul periodo di transizione.
Ma La Cgue ha escluso che in conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea fosse necessaria l'opzione dell'Irlanda per esserne vincolata. Questo perché il protocollo n. 21 non è applicabile se l'Unione europea ha concluso accordi sulla base della propria competenza esterna a concludere un accordo di recesso (articolo 50 del Tue) e un accordo di associazione (articolo 217 del Tfue) e non sulla competenza relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Infine, come aveva fatto rilevare l'Avvocato generale della Cgue, elemento centrale è che detti due regimi di consegna non creano nuovi obblighi, in particolare per l'Irlanda, ma si limitano a prorogare quelli esistenti.


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