A norma dell'innovato comma 6 i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3 (si veda infra) possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie
Zigzagando fra le innumerevoli frammentarie disposizioni apposte alla riforma organica della magistratura onoraria recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, se n'era colta (si veda E. Sacchettini, Premio di produzione al posto del compenso semicottimistico, Gli Speciali, in «Guida al Diritto» n. 38/2017, pag. XI) una precisa tendenza, quella di concepire l'incarico come un secondo lavoro: lo dichiara espressamente il comma 3 dell'articolo 1 Dlgs n. 116/2017 nell'enunciare che l'incarico...