A norma dell'innovato comma 6 i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3 (si veda infra) possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie
Zigzagando fra le innumerevoli frammentarie disposizioni apposte alla riforma organica della magistratura onoraria recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, se n'era colta (si veda E. Sacchettini, Premio di produzione al posto del compenso semicottimistico, Gli Speciali, in «Guida al Diritto» n. 38/2017, pag. XI) una precisa tendenza, quella di concepire l'incarico come un secondo lavoro: lo dichiara espressamente il comma 3 dell'articolo 1 Dlgs n. 116/2017 nell'enunciare che l'incarico...
Argomenti
I punti chiave
- Opzione per il regime di esclusività
- L'impegno complessivo
- Le incompatibilità
- Compenso e regime contributivo
- Magistrati che non hanno esercitato l'opzione (part time)
- Le incompatibilità
- Inclusiva del quinquennio precedente l'incompatibilità per talune attività professionali
- Compenso e regime contributivo dei magistrati part time
Istituti di pena: bilanci e riflessioni per mettere mano a riforme urgenti
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia