Penale

Mandato d’arresto Ue più semplice: ridotti i controlli del giudice italiano

In vigore il Dlgs 10/2021 che dà completa attuazione alla decisione quadro. Diminuiscono gli obblighi di verifica dei presupposti per la consegna del ricercato

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di Giovanbattista Tona

Meno formalità e maggiore fiducia tra Stati membri dell’Unione europea. Sono questi alcuni degli obiettivi che intende realizzare la riforma della legge sul mandato di arresto europeo, contenuta nel decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 10 e in vigore dal 20 febbraio.

L’Italia era sotto osservazione perché la decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002 non era stata compiutamente attuata dalla legge 22 aprile 2005 n. 69; tra le polemiche nel testo erano state inserite diverse disposizioni che rafforzavano i poteri di controllo del giudice italiano dinanzi alle richieste di altri Stati membri Ue e che depotenziavano il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, sotteso alla procedura estradizionale semplificata del mandato di arresto europeo.

La riduzione dei paletti

Attuando la delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019 n, 117 il decreto legislativo n. 10 del 2021 realizza - a distanza di poco meno di un ventennio - il compiuto recepimento della decisione quadro, per lo più sfrondando la disciplina interna sull’accertamento dei presupposti per la consegna del ricercato e modificando le norme sul procedimento.

Nell’originario testo della legge n. 69 del 2005 il riconoscimento del mandato di arresto europeo era subordinato, in linea di principio, ad una verifica, da parte della Corte di appello, riguardo la compatibilità con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, diritti di libertà e giusto processo; si richiedeva poi che il mandato fosse sottoscritto da un giudice e fosse motivato e, in caso di sentenza, che essa fosse irrevocabile.

Tutte queste condizioni vengono cancellate e della sentenza non si richiede più che sia irrevocabile ma solo che sia esecutiva.

Meno limiti all’esecuzione

La possibilità per l’Italia di non dare esecuzione ai mandati di arresto è limitata ai casi in cui provengano da Stati membri a carico dei quali il Consiglio Ue abbia riscontrato la grave e persistente violazione dei principi sanciti dall’articolo 6 paragrafo1 del Trattato Ue.

Non può quindi lo Stato Italiano formulare un autonomo giudizio di unilaterale sfiducia verso uno Stato membro, come sembrava consentire il testo abrogato.

Viene soppressa la possibilità per lo Stato italiano di richiedere idonee garanzie allo Stato che ha emesso il mandato circa il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei principi della Costituzione italiana.

Si abrogano le disposizioni che prevedevano a carico dello Stato richiedente l’obbligo - non previsto dalla decisione quadro - di allegare la copia del provvedimento posto a base della richiesta, la relazione sui fatti addebitati al ricercato, il testo delle leggi violate, i dati segnaletici e ogni altra informazione per determinare la sua identità. Se tale documentazione supplementare non veniva allegata, la legge italiana prevedeva che la corte di appello la richiedesse per il tramite del Ministero della giustizia e se anche dopo questa richiesta lo Stato richiedente non la trasmetteva, la consegna del ricercato non doveva avere luogo.

Venuta meno questa disciplina sarà sufficiente l’indicazione dei contenuti di tale documentazione nel formulario del mandato di arresto europeo.

Le regole sulla consegna

Viene invece previsto che, quando il mandato è emesso all’esito di un procedimento al quale l’interessato non è comparso personalmente, lo Stato richiedente deve indicare se è stato citato tempestivamente e personalmente (con l’avviso che, se non si fosse presentato, si sarebbe proceduto in sua assenza), se è stato rappresentato da un difensore e se ha ricevuto o se riceverà personalmente la notifica della decisione con l’avviso della possibilità di ricorrere avverso ad essa.

In mancanza di tali informazioni la corte di appello può negare la consegna; si introduce così un nuovo motivo facoltativo di rifiuto dell’esecuzione.

Viene ancora sostituito l’elenco dei reati per i quali la consegna è obbligatoria indipendentemente dalla doppia incriminazione e si fa diretto rinvio alle ipotesi di reato previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro.

La doppia punibilità

Si specifica poi che nei casi di doppia punibilità va verificato che il fatto è previsto dalla legge italiana come reato, ma a prescindere dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costituitivi del reato. Mentre per i reati in materia di tasse, imposte, dogane e cambio, non è necessario che la la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o imposte o lo stesso tipo di disciplina della legge dello Stato richiedente la consegna.

I punti-chiave

la nuova disciplina
Il debutto

Le nuove regole sul mandato d’arresto europeo sono state introdotte dal decreto legislativo 10 del 2 febbraio 2021, che è in vigore da sabato scorso 20 febbraio.

Il provvedimento, attuando la delega prevista dalla legge 117/2019, riscrive in più punti la legge 69/2005 sul mandato d’arresto europeo per renderla più aderente alle indicazioni della decisione quadro 2002/584/Gai del 13 giugno 2002. In particolare, sono state corrette le disposizioni della legge del 2005 che rafforzavano i poteri di controllo del giudice italiano di fronte alle richieste di altri Stati Ue e depotenziavano il principio del reciproco riconoscimento delle disposizioni penali

La norma transitoria

Il decreto legislativo 10/2021 dispone che i procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati

d’arresto europeo in corso al 20 febbraio proseguono con l’applicazione delle norme precedenti quando a quella data la Corte d’appello abbia già ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata

le principali novità

I presupposti per la consegna

Il decreto legislativo 10/2021 cancella le disposizioni della legge 69/2005 che subordinavano il riconoscimento del mandato d’arresto europeo alla verifica, da parte della Corte d’appello, circa la compatibilità con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, diritti di libertà e giusto processo. Né occorre più che il mandato d’arresto sia sottoscritto da un giudice e sia motivato. Cade anche la condizione che, in caso di sentenza, questa sia irrevocabile: è ora sufficiente che sia esecutiva

Il procedimento

Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano a carico dello Stato richiedente il mandato d’arresto l’obbligo (non previsto dalla decisione quadro) di allegare la copia del provvedimento posto a base della richiesta, la relazione sui fatti addebitati al ricercato, il testo delle leggi violate, i dati segnaletici e ogni altra informazione per determinare la sua identità. Ora sarà sufficiente indicare i contenuti di questi documenti nel formulario del mandato d’arresto europeo

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