Civile

Mediazione, dai giudici un identikit più definito

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di Marco Marinaro

Materie e ambito d’applicazione, effetti della domanda, sanzioni, partecipazione delle parti e contenuto del primo incontro: a distanza di nove anni dall’entrata in vigore della normativa che disciplina la mediazione delle liti civili e commerciali (introdotta dal decreto legislativo 28/2010), sono diversi gli aspetti chiariti dalla giurisprudenza. E in alcuni casi la parola definitiva ancora non è stata detta.

Il primo incontro
È il caso del ruolo del primo incontro di fronte all’organismo di mediazione. Secondo la Cassazione (sentenza 8473/2019), la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda comporta la partecipazione personale delle parti, che però possono attribuire la rappresentanza sostanziale anche all’avvocato che le assiste. Inoltre, il primo incontro può concludersi anche con la dichiarazione di indisponibilità delle parti alla prosecuzione della procedura.

Contro quest’ultimo principio ha preso posizione il Tribunale di Firenze (sentenza 8 maggio 2019), che ha rimarcato la diversa opinione della «effettività della mediazione», seguendo la tesi fatta propria ormai dal 2014 dalla prevalente giurisprudenza di merito. Secondo il giudice di Firenze, l’accoglimento della diversa impostazione ridurrebbe la mediazione a un «vuoto rituale» «con ricadute negative anche sulla tempestiva erogazione del servizio giustizia».

L’ambito di applicazione
I giudici sono poi intervenuti a più riprese per precisare l’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria per legge, limitata dal decreto legislativo 28/2010 ad alcune materie, dal condominio alla responsabilità sanitaria, dalle successioni ai diritti reali e ai contratti bancari. Il Tribunale di Teramo (sentenza 18 dicembre 2018) ha chiarito che verte in tema di diritti reali ed è quindi soggetta alla mediazione obbligatoria la domanda giudiziale diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare un contratto di vendita di un immobile. Mentre il Tribunale di Milano (sentenza 3 aprile 2019) ha stabilito che la condizione di procedibilità non vale per l’azione revocatoria perché non è relativa a una controversia in materia di contratti bancari.

Le sanzioni
Sul tema delle sanzioni per chi non procede alla mediazione si è pronunciato il Tribunale di Avellino (sentenza 22 gennaio 2019) che, in un giudizio di opposizione a uno sfratto per morosità, ha deciso la revoca dell’ammissione dell’intimato al patrocinio a spese dello Stato, oltre a condannarlo per responsabilità processuale aggravata (in base all’articolo 96, comma 3, codice di procedura civile). Sanzioni disposte perché l’intimato ha resistito in giudizio con colpa grave (l’opposizione era strumentale a prolungare la sua permanenza nell’immobile) e perché non ha partecipato, neanche tramite il suo difensore, alla procedura obbligatoria di mediazione.

Le due domande
I giudici si sono poi soffermati anche sul rapporto tra domanda di mediazione e domanda giudiziale. Il Tribunale di Padova (sentenza 5 febbraio 2019) ha chiarito che la domanda di mediazione, al di fuori dell’impatto sulla prescrizione del diritto, non può essere invocata per anticipare gli effetti della domanda giudiziale. Quanto alla qualificazione giuridica della vicenda in sede di mediazione, il Tribunale di Pordenone (sentenza 18 febbraio 2019) adotta una prospettiva non eccessivamente rigida: per i giudici la condizione di procedibilità è rispettata se i fatti posti a fondamento della mediazione sono gli stessi per cui si presenta la successiva domanda in giudizio; non rileva invece l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, che compete al giudice di merito. Il caso esaminato, in particolare, riguardava una controversia circa la riduzione del prezzo di una vendita immobiliare: in mediazione era stata chiesta solo la risoluzione del contratto e non anche la riduzione del prezzo.

Le indicazioni della giurisprudenza

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