Minore all’estero: sulla responsabilità genitoriale decide il giudice della residenza
La Cassazione a Sezioni unite torna, con l’ordinanza 24608 del 2 ottobre 2019, sul tema della competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, completando quanto già previsto con l’ordinanza 30657/2018 sempre delle Sezioni unite.
Nel caso da ultimo esaminato, le Sezioni unite si sono pronunciate sul caso di un minore con la doppia cittadinanza perché nato in Grecia e perché i genitori (la madre greca e il padre italiano) l’hanno iscritto anche presso gli uffici anagrafici del Comune italiano dove marito e moglie avevano fissato la residenza al momento del matrimonio. Non di meno, il fatto dell’effettiva residenza del piccolo in Grecia, paese membro dell’Ue, “congela” la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale in capo al giudice più vicino al luogo di residenza effettiva del minore e, quindi, il luogo dove ha il centro del suo attuale universo relazionale.
I giudici hanno poi affrontato la questione, sollevata dal padre ricorrente, dell’adesione della moglie al mutamento della giurisdizione, che voleva far discendere dalla costituzione in giudizio della donna davanti al giudice italiano e dalla presentazione di una richiesta riconvenzionale: con una istanza che, trattando dei temi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, avrebbe, secondo il ricorrente, finito con il radicare presso il giudice nazionale la giurisdizione e quindi la competenza a decidere anche sul rientro della minore nel nostro paese.
Ma le Sezioni unite hanno specificato che ai fini della possibilità di escludere l’applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale, da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocabilmente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio; altrimenti, si deve ritenere non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore.
Ancora più concretamente, le Sezioni unite hanno osservato che «la proposizione di difese e domande riconvenzionali non integra tale piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime solo la legittima esplicazione del diritto di difesa».
Inoltre, la possibilità di derogare al criterio della residenza abituale del minore non è interamente nella disponibilità dei genitori. L’articolo 12 del Regolamento europeo sulle questioni di famiglia richiede infatti anche una valutazione sulla «conformità all’interesse del minore» che è affidata al giudice. È pertanto da escludere che la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte della madre diretta a ottenere l’affidamento del minore nel giudizio incardinato in Italia dal padre precluda la possibilità del rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione.
Cassazione a Sezioni unite, ordinanza 24608 del 2 ottobre 2019