No alla bocciatura dell’alunno “plusdotato” per la cattiva condotta
Per il Tar Veneto, sentenza n. 1530/2025, la bocciatura in assenza di insufficienze non farebbe che acuire i problemi, tradendo la mission della scuola
È illegittima la mancata ammissione all’anno successivo per via del “6” in condotta, per “comportamenti inappropriati e reiterati”, di uno studente di seconda media “plusdotato”. Così il Tar Veneto, sentenza n. 1530/2025 (Sez. IV, 8 settembre 2025), ha accolto il ricorso di due genitori che avevano impugnato il provvedimento di esclusione del figlio tredicenne lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato e l’assenza di insufficienze.
La decisione rileva che l’alunno aveva presentato difficoltà comportamentali già dall’anno precedente; che nell’anno in questione, a seguito di una serie di colloqui con la dirigente scolastica, il ragazzo aveva iniziato un percorso terapeutico con due psicologhe (una della ULSS e una del centro specializzato Woli) al termine del quale gli veniva diagnosticata una plusdotazione cognitiva: QI elevato con immaturità comportamentale che porta il ragazzo a “comportamenti disturbanti per la lezione”. Veniva perciò richiesta, in modo reiterato, dai genitori, l’attivazione di un BES (Bisogni educativi speciali) con redazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che tuttavia la scuola non predisponeva, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI.
A giugno 2025 arrivava la bocciatura esclusivamente per la condotta, e nonostante i risultati scolastici complessivamente buoni: quattro “8”, quattro “7” e quattro “6”. Contro questa decisione i genitori hanno proposto ricorso e il Collegio l’ha accolto.
Per il Tar, infatti, sebbene l’adozione del PDP per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sia affidata al Consiglio di Classe, nel caso di specie, la decisione di non adottarlo è stata assunta sulla (errata) affermazione secondo cui la certificazione di plusdotazione fornita non fosse idonea mancando l’indicazione del QI. Come correttamente osservato dai genitori, si legge nella decisione, la scuola non ha indicato però quale sia la norma che in caso di soggetto plusdotato, al fine della predisposizione del PDP, preveda obbligatoriamente l’indicazione del QI. Per il Tar dunque l’alunno ha subito una “disparità di trattamento” rispetto agli altri studenti che “non necessitavano di misure di supporto”.
La scuola dovrà, ora, prendere una nuova decisione sull’ammissione alla classe successiva tenendo “in debita considerazione”: a) il fatto che il minore ha riportato la sufficienza in tutte le materie “con voti anche alti in alcune discipline”; b) il dato per cui la non ammissione di un soggetto plusdotato alla classe successiva, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti, con il rischio concreto che la bocciatura amplifichi le condotte stigmatizzate, “il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission”.