Comunitario e Internazionale

Non ha competenza la Commissione Ue su concentrazioni prive di dimensione europea

Illegittimo l’esame su progetti sottoposti all’attenzione di Bruxelles dalle Authority antitrust dei Paesi membri quando tali operazioni sono sottratte alla loro competenza dalla legislazione nazionale

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di Paola Rossi

La Corte Ue ha annullato la decisione con cui il Tribunale aveva ritenuto la Commissione europea competente a esaminare i progetti di concentrazione tra imprese, su sollecitazione delle Autorità antitrust nazionali, anche quando queste operazioni riguardino operatori economici stranieri i cui fatturati europei non superano le soglie rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento Ue sulle concentrazioni e quando tali Authority non abbiano in base alla loro legislazione nazionale alcuna competenza sulla questione.

Con la sentenza sulle cause riunite C-611/22 P (Illumina/Commissione) e C-625/22 P (Grail/Commissione e Illumina) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha definito il perimetro di competenza della Commissione europea in materia di concentrazioni. Nel caso della concentrazione tra Illumina e Grail la Corte ha così annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni con le quali la Commissione aveva accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza mirate a sottoporre al suo esame il progetto di concentrazione.

Il principio
La decisione odierna afferma quindi che la Commissione non è autorizzata a incoraggiare o accettare il rinvio a essa di progetti di concentrazione - non aventi dimensione europea - da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, qualora queste ultime non siano competenti a esaminare tali progetti ai sensi della propria legislazione nazionale.

Il caso a quo
Il 21 settembre 2020 la Grail LLC, una società americana che sviluppa test ematici per la diagnosi precoce dei tumori, e la Illumina Inc., una società americana specializzata nelle soluzioni di analisi genetica, hanno reso pubblico un progetto diretto all’acquisizione del controllo esclusivo della Grail da parte della Illumina. La concentrazione, non avendo dimensione europea, in particolare per il fatto che la Grail non realizzava alcun fatturato né nell’Unione europea né in altre parti del mondo, non è stata notificata alla Commissione. Inoltre, non è stata notificata neanche negli Stati membri o negli Stati parti dell’accordo dello Spazio economico europeo (See), in quanto non raggiungeva le soglie nazionali rilevanti.

A seguito di una denuncia relativa a tale concentrazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentarle, conformemente al regolamento sulle concentrazioni, le loro eventuali richieste affinché esaminasse comunque tale progetto, in quanto quest’ultimo avrebbe potuto pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e minacciare di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel loro territorio. La Commissione ha ricevuto una richiesta in tal senso dall’autorità francese garante della concorrenza, alla quale si sono unite anche le autorità della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei Paesi Bassi.

Con la sentenza “Illumina/Commissione”, il Tribunale ha respinto il ricorso della Illumina avverso le decisioni con cui la Commissione ha accolto la richiesta principale e le richieste di riunione. La Illumina e la Grail hanno proposto entrambe ricorso contro tale sentenza e la Corte lo ha accolto annullando la sentenza del Tribunale e le decisioni controverse della Commissione.

La decisione di annullamento
La Cgue ritiene che erroneamente il Tribunale sia giunto alla conclusione che l’interpretazione letterale, storica, contestuale e teleologica del regolamento sulle concentrazioni consentisse alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non soltanto non è di dimensione europea, ma, in aggiunta, sfugge alla loro competenza in materia di controllo, perché non raggiunge le soglie nazionali applicabili. In particolare, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che tale regolamento prevede un «meccanismo correttivo» volto a consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni aventi effetti significativi sulla struttura della concorrenza nell’Unione.

Secondo la Corte, l’interpretazione del Tribunale rischia di rompere l’equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti da detto regolamento. A tal riguardo, la Corte rileva che le soglie fissate per definire se un’operazione debba o meno essere notificata costituiscono una garanzia importante di prevedibilità e di certezza del diritto per le imprese interessate. Esse devono poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in caso affermativo, da parte di quale autorità e a quali requisiti procedurali.

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