Penale

Daspo nullo se il giudice lo convalida prima delle 48 ore e del deposito delle memorie difensive

Si tratta di misure restrittive incidenti sulla libertà personale che impongono cautela nella loro adozione e che perciò non possono essere decise omettendo qualsiasi forma di contraddittorio

di Paola Rossi

Il Daspo è nullo se il giudice lo convalida senza che siano decorse 48 ore e prima del deposito delle memorie difensive effettuato comunque entro il medesimo termine di legge. In tal caso non va provata la lesione del diritto di difesa perché sussiste in re ipsa data la totale pretermissione delle ragioni della persona cui viene imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l’obbligo di presentarsi in questura in loro concomitanza, misure restrittive incidenti sulla libertà personale che impongono cautela nella loro adozione e che perciò non possono essere decise omettendo qualsiasi forma di contraddittorio con la parte cui sono imposte e il suo difensore.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 32604/2025 - ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il Gip aveva convalidato il Daspo a carico del ricorrente senza neanche attendere lo scorrere delle prime 24 ore ma soprattutto senza aver potuto conoscere le ragioni della difesa contenute nelle memorie depositate entro il termine legale di 48 ore con conseguente violazione del diritto di difesa stesso. In tal caso quindi l’illegittimità della convalida si riverbera sul Daspo rendendolo nullo.

Infatti, spiega la Cassazione che ciò che rileva in un caso simile è proprio la violazione di un diritto fondamentale e non solo il vizio derivante dal mancato rispetto del termine minimo che deve intercorrere tra notifica del Daspo all’interessato e il suo esame da parte del giudice ai fini della convalida. Termine fondamentalmente imposto proprio al fine di consentire una difesa contro l’applicazione di un divieto così incisivo sulla libertà individuale.

In effetti, nel caso che il Daspo sia impugnato solo perché convalidato prima del decorso del termine previsto, la difesa dovrà ai fini della sua annullabilità dimostrare in concreto di averne tratto dall’anticipata decisione un concreto e specifico pregiudizio trattandosi in tal caso di nullità generale a regime intermedio, ossia un vizio superabile in mancanza di specifica allegazione di parte.

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