Penale

Tribunale del riesame decide anche se nega il presupposto di competenza distrettuale del Gip

L’incidente cautelare determinato dalla misura applicata dal Gip e dal rilievo in sede di riesame dell’insussistenza dei gravi indizi che determinano lo spostamento di competenza dell’ufficio del Pm non è viziato con caducazione della misura

di Paola Rossi

In sede di giudizio cautelare non è illegittima la decisione del tribunale del riesame che nel decidere sulla misura cautelare adottata non si pronunci sull’incompetenza del Gip del tribunale del capoluogo del distretto nel caso in cui non risulti sussistente la gravità indiziaria che aveva giustificato la competenza distrettuale dell’ufficio inquirente che aveva determinato per attrazione quella del Gip del tribunale del capoluogo del distretto cui apparteneva il giudice competente.

La Corte di cassazione penale nel suo massimo consesso delle sezioni Unite ha dettato - con due sentenze coeve n. 32583/2025 e n. 32584/2025 - un importante principio di diritto con cui ha chiarito l’indipendenza del giudizio cautelare incidentale rispetto alle conseguenze della rilevata incompetenza distrettuale del Giudice delle indagini preliminari per il mancato riconoscimento in sede di riesame del presupposto che aveva determinato l’individuazione del giudice naturale nel caso concreto.

Si tratta del caso in cui ricorrano indagini per fatti che il Codice di rito attraverso l’articolo 51 individua come ufficio competente del pubblico ministero quello del procuratore della Repubblica distrettuale, cioè quello del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice (inizialmente) competente. Infatti, in base alla norma - come accaduto nei due procedimenti posti all’attenzione delle sezioni Unite - dall’attività inquirente si delineava un’imputazione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso che è appunto una delle cause di attrazione alla competenza distrettuale del Pm che coinvolge anche il giudice.

Nel caso concreto veniva ritenuta illegittima ab origine dagli indagati la decisione del Gip distrettuale di applicare la misura cautelare personale coercitiva del carcere perché lo stesso tribunale del capoluogo del distretto in sede di riesame aveva convertito la cautela in arresti domiciliari e aveva negato la sussistenza dell’aggravante indiziaria ex articolo 416 bis del Codice penale ma non aveva invece dichiarato incompetente il giudice che aveva inizialmente deciso la misura una volta negata la gravità indiziaria che ne aveva determinato la competenza.

La Cassazione a fronte di due diversi indirizzi giurisprudenziali sulla esistenza o meno di tale obbligo del Tribunale del riesame di dichiarare incompetente il Gip distrettuale a fronte del giudizio sul merito dei presupposti della misura cautelare ha espresso il principio di diritto da applicare in simili evenienze come quelle portate all’attenzione dei giudici di legittimità.

Il principio di diritto espressamente ha affermato che: “ L’esclusione nell’ambito di una procedura cautelare della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’articolo 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies del Codice di procedura penale non determina l’incompetenza del giudice delle indagini preliminari distrettuale ex articolo 328, commi 1 bis e 1 quater del Codice di procedura penale”.

Ossia l’attrazione delle competenze al tribunale del capoluogo del distretto inizialmente individuata in base all’emersione dei presupposti che la determinano - per volontà de Legislatore di centralizzare processi su reati di particolare gravità per la sicurezza pubblica quali quelli associativi con finalità di mafia o terrorismo - non è incisa dal giudizio incidentale cautelare di insussistenza degli stessi.

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