Obbligazioni, le differenze tra alternative e facoltative
Nelle obbligazioni alternative si è davanti a un unico rapporto obbligatorio il cui contenuto presenta due o più oggetti: vi sono, dunque, due prestazioni (o più di due) che, però, non devono essere eseguite entrambe, ma l’una al posto dell’altra
Nella sentenza (Tribunale Salerno, 1° dicembre 2025, n. 2182) osserva l’adito Tribunale di Salerno come l’obbligazione alternativa, ex art. 1285 ss. c.c., presupponga l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.
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