Obbligo del datore di fornire strumenti di lavoro sicuri
Lavoro - Prevenzione infortuni - Caduta da scala a pioli - Datore di lavoro - Responsabilità - Sussiste - Obbligo di fornire idonei strumenti di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile per la caduta dall'alto di una lavoratrice che durante la sua attività di inventario aveva utilizzato una scala a pioli anche se colta da malore, in quanto la sicurezza del dipendente deve comunque essere garantita con l'adozione di idonei strumenti di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 15 aprile 2020 n. 12157
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Sicurezza degli strumenti di lavoro - Obbligo di adottare i più moderni dispositivi di sicurezza - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto responsabile, per l'infortunio occorso ai dipendenti, l'imprenditore che, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, aveva omesso di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza già da tempo esistenti sul mercato e di adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3616
Sicurezza sul lavoro - Infortuni sul lavoro - Incidente mortale - Nesso di causalità - Mezzi e strumenti di lavoro sicuri.
Si configura, il nesso causale tra l'omissione del datore di lavoro (nella specie utilizzo di un rullo compattatore troppo obsoleto privo di un dispositivo che garantisse l'arresto automatico qualora la leva di traslazione fosse mandata in folle) e la morte del lavoratore quando risulta provato che se il primo avesse al fornito al secondo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, un macchinario di ultima generazione, dotato di un sistema frenante diverso ed efficiente, l'evento morte non si sarebbe verificato. Sicché, resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei suoi dipendenti mezzi e strumenti di lavoro sicuri, rispondendo di mancanza di diligenza nell'attività di informazione se affermasse di non essere a conoscenza dell'entrata in commercio di nuovi mezzi o strumenti più sicuri rispetto a quelli già messi a disposizione del lavoratori.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 21 febbraio 2012 n. 6854
Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Utilizzo degli strumenti di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie.
In caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro. (Nella specie, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che, apprezzata l'irregolarità di una scala in muratura presente nel cantiere e utilizzata durante i lavori, aveva ravvisata la responsabilità per l'infortunio dei titolari della posizione di garanzia nel cantiere ed escluso l'abnormità del comportamento del lavoratore, pur in ipotesi imprudente, nell'utilizzo della scala ove si era verificato l'incidente).
•Corte di cassazione, sezione fer penale, sentenza 26 agosto 2010 n.32357