Penale

Onlyfans: girare i video a terzi è reato

La Cassazione chiarisce che condividere con terzi un video sessualmente esplicito tratto da Onlyfans integra il reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p. Il consenso dato in piattaforma non si estende oltre i destinatari autorizzati

di Marina Crisafi

La diffusione non autorizzata di contenuti sessualmente espliciti condivisi sulla piattaforma Onlyfans integra il reato di revenge porn ex art. 612-ter c.p. Ciò in quanto il consenso della persona ritratta, espresso al momento della condivisione del video (a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo o dei soli destinatari del contenuto stesso. È quanto si ricava dalla sentenza della quinta sezione penale della Cassazione n. 30169/2025.

La vicenda

La vicenda nasce a seguito di un video a contenuto intimo, originariamente condiviso in un ristretto rapporto “a tre” (la persona offesa, l’imputato e un amico comune).

Secondo le prove, l’imputato avrebbe inviato lo stesso video a un ulteriore conoscente, senza il consenso della donna. In primo grado, l’imputato veniva condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa e al risarcimento danni. La Corte d’appello di Milano aveva poi dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’uomo per tardività della querela, ritenendo che la persona offesa fosse a conoscenza della diffusione sin da febbraio 2021 e che, dunque, il termine semestrale per proporre querela fosse decorso.

La parte civile proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, lamentando l’errore in cui era incorsa la corte d’appello nell’interpretazione dell’art. 612-ter c.p.

La difesa sosteneva infatti che la persona offesa era consapevole e consenziente alla condivisione delle immagini nella ristretta cerchia del rapporto a tre creatosi sulla piattaforma e che solo nella seconda fase della diffusione, quando il video aveva raggiunto un soggetto estraneo poteva ritenersi realizzata la condotta delittuosa. Sicché in data successiva al febbraio 2021. Ergo, la querela doveva ritenersi del tutto tempestiva.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione, dopo aver riepilogato i fatti, ha rammentato, innanzitutto, che “il reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., che è integrato dalla condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento, ha natura istantanea e si consuma al momento del primo invio a un destinatario del video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona in esso ritratta, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultima e lo stesso destinatario”.

Inoltre, “deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network (ndr Onlyfans), lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest’ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto”.

Per cui, la sentenza impugnata, secondo i giudici di piazza Cavour, mostra un “errore di prospettiva ermeneutica sulla natura istantanea del reato, retrodatando il termine per proporre querela per la seconda condotta di diffusione illecita del video a quello della prima condotta”, nonché un difetto di motivazione “nella valutazione della sussistenza della prova che la condivisione dei contenuti erotici - con il ricorrente e l’amico - non fosse coperta dal consenso della vittima e, quindi, dovesse ritenersi integrante il reato”.

Da quanto affermato, per la S.C., il ricorso è pertanto ammissibile e va trasmesso per la prosecuzione alla sezione civile competente della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

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