Amministrativo

Partecipazione di operatori UK nelle gare d'appalto in Italia: quid iuris?

Esclusivamente con riferimento alle procedure non contemplate dall'APP e da accordi di matrice UE, le stazioni appaltanti possono discrezionalmente prevedere nell'ambito della lex specialis eventuali cause escludenti la partecipazione di imprese con sede in Paesi terzi – differenti da quelli membri dell'UE

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di Marco Buccarella*

Con la sentenza n. 1110 del 3 dicembre 2021 , il TAR Piemonte, Torino, Sez. II, ha fornito importanti precisazioni in ordine alla partecipazione, da parte degli operatori economici con sede nel Regno Unito, alle procedure di gara bandite in Italia.

Sebbene il Regno Unito non sia più membro dell'Unione europea bensì un c.d. Paese terzo, la partecipazione delle imprese inglesi deve infatti essere garantita in applicazione di due accordi internazionali cui è vincolata l'Italia, quanto meno in relazione gli appalti ivi contemplati.

Il primo è l'Accordo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli appalti pubblici (APP oppure Agreement on Government Procurement o GPA), espressamente richiamato dall'art. 49 d.lgs. n. 50/2016 recante «condizioni relative all'APP ed altri accordi internazionali».

Tale accordo prescrive di applicare ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari del'APP, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle imprese italiane ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

Il secondo è l'Accordo di cooperazione in materia di appalti pubblici tra Unione Europea e Regno Unito (pubblicato sulla G.U. dell'UE n. 444 del 31 dicembre 2020, applicato in via provvisoria dall'1 gennaio 2021; pubblicato nella sua versione definitiva il 30 aprile 2021, sulla G.U. dell'UE n. 149/2021 ed entrato in vigore l'1 maggio 2021), che «al titolo IV, contiene una disciplina specifica per la reciprocità negli appalti pubblici, riservano ai beni, ai servizi ed ai fornitori del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello accordato dall'Unione europea ai propri fornitori». Per effetto di quanto previsto da tali trattati, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad applicare anche agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle imprese italiane.

Relativamente agli appalti non contemplati dai predetti accordi (come gli appalti c.d. sotto soglia), il TAR ha poi precisato che «gli operatori economici del Regno Unito hanno lo stesso status di tutti gli altri operatori economici basati nei paesi terzi con cui l'Unione europea non ha accordi che prevedano l'apertura del mercato degli appalti dell'UE».

Ciò significa che, in linea di principio, nel caso di appalti sotto soglia l'accesso alla procedura di gara delle imprese UK «non è vietato è solo "non garantito"», in ossequio a quanto previsto dalle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02).

Detto altrimenti, esclusivamente con riferimento alle procedure non contemplate dall'APP e da accordi di matrice UE, le stazioni appaltanti possono discrezionalmente prevedere nell'ambito della lex specialis eventuali cause escludenti la partecipazione di imprese con sede in Paesi terzi – differenti da quelli membri dell'UE.

Rispetto all'esercizio di tale facoltà da parte delle amministrazioni, il TAR ha però avuto modo di precisare che occorre un «esplicito riferimento alla esclusione di tali soggetti», non essendo interpretabile, come causa escludente delle imprese dei Paesi terzi, la circostanza che la lex specialis richiami solo requisiti «disciplinati da fonti normative italiane».

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*A cura dell'Avv. Marco Buccarella – Enrico Follieri & Associati - FFT

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