Si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale
Avendo la riforma Cartabia, nel percorso di digitalizzazione del processo civile, assunto la Pec a principale canale di notificazione degli atti giudiziari, il decreto correttivo ha interpolato svariate disposizioni del codice di rito inserendo l'invito alle parti a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, ai fini delle successive comunicazioni o notifiche.
Infatti, il comma 2 dell'articolo 3 del Dlgs n. 164/2024...
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I punti chiave
- Modifiche al codice di procedura civile: le modifiche al Pct relative ai procedimenti di cognizione (Dlgs n. 164/2024, articolo 3 comma 2 e seguenti)
- Modifiche al codice di procedura civile: inserimento delle comunicazioni tramite PEC negli altri istituti del codice di rito (Dlgs n. 164/2024, articolo 3, comma 2 e seguenti)
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)