Si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale
Avendo la riforma Cartabia, nel percorso di digitalizzazione del processo civile, assunto la Pec a principale canale di notificazione degli atti giudiziari, il decreto correttivo ha interpolato svariate disposizioni del codice di rito inserendo l'invito alle parti a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, ai fini delle successive comunicazioni o notifiche.
Infatti, il comma 2 dell'articolo 3 del Dlgs n. 164/2024...
Argomenti
- Processo civile
- Processo del lavoro
- Processo telematico
- Lavoro e formazione
- Ricorso
- Notificazioni
- Spese di giudizio
- Procedimento civile
- Procedimento davanti al giudice di pace
- Esecuzione civile
- Appello civile
- Competenza e giurisdizione
- Prova civile/Consulenza tecnica
- Giudice
- Giudizio civile e penale
- Giurisdizione
- Giustizia
- Locazioni
- Condominio
- Famiglia e filiazione
- Matrimonio
- Mediazione
- Obbligazioni
- Pubblico impiego
- Sanzioni
- Minori
I punti chiave
Contro l'abuso dei decreti d'urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta
di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata