Comunitario e Internazionale

Pensione italiana per il personale Ryanair di Bergamo

Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-33/21, con riguardo ai lavoratori, senza i certificati E101, che abbiano svolto una parte sostanziale della loro attività in Italia

di Francesco Machina Grifeo

Regime previdenziale italiano per il personale di volo della Ryanair non coperto da certificati E101, che lavora per 45 minuti al giorno nel locale della compagnia destinato ad accogliere l'equipaggio di stanza presso l'aeroporto di Bergamo e che, per il rimanente tempo di lavoro, si trova a bordo degli aeromobili. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-33/21, con riguardo ai lavoratori, senza i certificati E101, che abbiano svolto una parte sostanziale della loro attività in Italia

La vicenda - A seguito di un'ispezione, l'Inps ha ritenuto che i 219 dipendenti della Ryanair, assegnati all'aeroporto di Orio al Serio presso Bergamo, esercitassero un'attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e dovessero essere assicurati presso l'Inps (periodo compreso tra giugno 2006 e febbraio 2010). Analogamente, ha fatto l'Inail (periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013), per i rischi connessi al lavoro non aereo. I due Istituti hanno chiesto pertanto alla Ryanair il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Dopo una serie di ricorsi, la questione è giunta in Cassazione che l'ha rinviata alla Corte Ue chiedendo quale fosse la normativa previdenziale applicabile al personale, denominato «crew room».

La motivazione - Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la legislazione previdenziale applicabile ai dipendenti Ryanair di Orio al Serio non coperti da certificati E101 è italiana. La Corte ricorda il principio secondo il quale una persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione di quello Stato membro.

Secondo la Corte, dunque, il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair («crew room»), di Orio al Serio, costituisce una rappresentanza permanente in cui i dipendenti della Ryanair (non coperti dai certificati E101) erano occupati durante i periodi considerati, di modo che sono soggetti, in forza del regolamento n. 1408/71, alla legislazione previdenziale italiana.

Per quanto concerne poi i periodi disciplinati dal regolamento n. 883/2004, la Corte ricorda il principio secondo il quale la persona che di norma esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro (nel computo si considera l'orario di lavoro e/o la retribuzione che non deve essere inferiore al 25%).

Infine, la Corte ricorda che, dal 2012, il regolamento n. 883/2004 prevede che l'attività di un membro dell'equipaggio è considerata come attività svolta nello Stato membro in cui si trova la base di servizio, luogo in cui quest'ultimo inizia e conclude normalmente un periodo di servizio e in cui l'operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell'equipaggio. Di conseguenza, la Corte giudica che il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair di stanza presso l'aeroporto d'Orio al Serio costituisce una base di servizio, di modo che i dipendenti ivi assegnati sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana.

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