Possesso: l’azione di reintegra va proposta entro un anno dallo spoglio
Lo spoglio è unico se gli atti successivi al primo sono a questo connessi in modo tale da costituirne la semplice continuazione
Secondo quanto osserva in sentenza il Tribunale di Lagonegro (sentenza 28 ottobre 2025 n. 615) l’azione di reintegrazione deve essere proposta (deposito in cancelleria del ricorso) entro un anno dal compimento dello spoglio (articolo 1168, I, del codice civile); trattasi di un termine di decadenza e, pertanto, non soggetto alle cause di interruzione e sospensione. Inoltre, si tratta di un termine di natura sostanziale, nel senso che il suo inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso...





