Possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie
La Corte di cassazione con l'ordinanza 6366/2019 affronta due temi in materia di impugnazioni civili e possesso da parte di più soggetti nei confronti di una stessa cosa.
Appello incidentale - Per quanto riguarda il primo, i giudici della Suprema corte ricordano che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite.
In tale caso la parte è quindi soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.
Situazioni possessorie - Sul secondo argomento, la sezione seconda, esprime il seguente principio di diritto: possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali. Deriva da quanto precede, pertanto, che non si ha mutamento della domanda, né vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore.
Il fatto costitutivo dell'azione - infatti - resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, e in quanto non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in compossesso.
Cassazione -Sezione II civile - Ordinanza 5 marzo 2019 n. 6366